Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5258 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5258
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1273-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3876/47/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 31/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, n. 3876/47/17, dep. 2 maggio 2017, che in controversia su impugnazione di cartelle di pagamento (ai fini Irpef e IVA anno 2006 e 2007) e preavviso di fermo amministrativo (anno 2008), ha rigettato l’appello proposto da Equitalia sud spa avverso la decisione di primo grado (che aveva parzialmente accolto il ricorso di D.V.G.), non avendo l’ente per la riscossione dato prova della notifica di una delle due cartelle di pagamento (poste a base del preavviso), nè citato in giudizio l’ente impositore.
Il contribuente è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va accolto l’unico motivo con quale si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente. Dalla scarna motivazione della sentenza non è infatti dato evincere quali siano le ragioni della decisione, essendosi il giudice limitato a richiamare la mancata notifica di una cartella e l’omessa citazione in giudizio dell’ente impositore, affermando che “il preavviso, limitatamente a tale cartella, è stato emesso in assenza di notifica della cartella di pagamento”: statuizione rispetto alla quale il rigetto integrale dell’appello non è coerente.
Va sul tema richiamata la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, che ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nei contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007), escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui all’art. 36 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. n. 5315/2015, n. 20648 del 14/10/2015, n. 7402 del 23/03/2017; v. anche Cass. n. 16736/2007).
Il ricorso va conseguentemente accolto con rinvio alla CTR della Campania per un nuovo esame e che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019