Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5114 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. trib., 21/02/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 21/02/2019), n.5114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti iscritti rispettivamente:
al n. 12412/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
T.G. e T.V., elettivamente domiciliati in
Roma, via Baldo degli Ubaldi n.66, presso lo studio dell’avvocato
Simona Rinaldi Gallicani, che li rappresenta e difende con
l’avvocato Gianfranco Mobilio, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 127/5/11 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, depositata il 4
aprile 2011;
E
al n. 12514/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
T. s.r.l., già T. Costruzioni s.a.s. di
T.G. & C., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi
n.66, presso lo studio dell’avvocato Simona Rinaldi Gallicani, che
la rappresenta e difende con l’avvocato Gianfranco Mobilio, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 128/5/11 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, depositata il 4
aprile 2011;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio
2019 dal Consigliere Paolo Fraulini.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale per la Campania in Salerno, con le sentenze impugnate, ha confermato le decisioni di primo grado che avevano annullato gli avvisi di recupero del credito di imposta notificati separatamente alla società T. s.r.l., già T. Costruzioni s.a.s. di T.G. & C. e ai soci T.G. e T.V. nell’anno 2007.
2. Il giudice di appello ha rilevato in entrambe le sentenze che l’avviso di recupero è totalmente equiparabile all’avviso di accertamento; ne deriva che, avendo la società, e per estensione i soci, aderito al condono c.d. “tombale” di cui alla L. n. 289 del 2002, era preclusa qualsiasi attività di ulteriore accertamento, ivi compresa l’azione di recupero oggetto di lite.
3. Avverso tali decisioni l’Agenzia delle Entrate ha proposto autonomi ricorsi per cassazione, resistiti da T.G. e T.V. nonchè dalla T. s.r.l. con separati controricorsi.
4. I controricorrenti hanno depositato memoria.
5. All’odierna udienza la Corte ha disposto la riunione dei procedimenti.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con identici e unici motivi di ricorso in entrambi i giudizi l’Agenzia delle Entrate lamenta: “Violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” deducendo l’erroneità della motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che l’effetto sanante del condono ex lege n. 289 del 2002, si estenda anche al recupero del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate ai sensi della L. n. 388 del 2000.
2. I controricorrenti hanno argomentato l’inammissibilità dei ricorsi, di cui hanno chiesto comunque il rigetto.
3. Va preliminarmente rilevato che la riunione dei due procedimenti sana ogni ipotetico ed eventuale vizio relativo all’integrità del contraddittorio tra società di persone e soci (vedi in proposito Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23762 del 21/10/2013; Sez. 5, Sentenza n. 15566 del 27/07/2016).
4. Si condivide infatti l’orientamento, già espresso da questa Corte, secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative a società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei relativi effetti a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017).
5. Nel caso di specie sussistono tutti i citati presupposti, poichè oggetto di lite è proprio un unico accertamento effettuato nei confronti della società, che ha generato due distinti avvisi notificati separatamente a società e soci, ma riconducibili alla stessa operazione di verifica, la cui impugnazione ha dato vita a due sentenze di appello esattamente identiche quanto a ratio decidendi.
6. Il ricorso va accolto, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 16692 del 06/07/2017) affermato che in tema di cd. “condono tombale”, l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio.
7. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate alla CTR della Campania in Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sovra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania in Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019