Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5224 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, (ud. 19/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18766-2017 R.G. proposto da:

C.S., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Francesco INNOCENTI, presso il cui

studio legale, sito in Roma, alla via del Circo Massimo, n. 9, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/03/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2018 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2008, con il quale erano stati accertati, a mezzo studio di settore, maggiori ricavi conseguiti da C.S., esercente l’attività di installatore di impianti elettrici, con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello proposto dal predetto contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che l’accertato scostamento tra redditi dichiarati e quelli derivanti dall’applicazione dello studio di settore integrasse il requisito della “grave incongruenza” legittimante l’accertamento, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, e che il contribuente non aveva fornito “concreti e convincenti elementi, idonei a giustificare lo scostamento” accertato.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre con tre motivi il contribuente, cui l’intimata replica con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la CTR non aveva tenuto conto della documentazione prodotta dal ricorrente (pag. 11 del ricorso) ma, nell’illustrazione del motivo, lamenta anche l’error in indicando in cui sarebbe incorsa la CTR sia nel ritenere legittimo l’avviso di accertamento impugnato nonostante l’Ufficio finanziario non avesse tenuto conto, nell’emetterlo, di quanto da esso contribuente “dedotto ed allegato (…) in sede di contraddittorio”, sia nel ritenere sussistenti sub specie i presupposti legittimanti l’adozione dell’avviso di accertamento D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, ed in particolare il requisito della “grave incongruenza” tra i ricavi accertati e quelli dichiarati, nonostante lo scostamento rilevato si attestasse nella misura dell’8,8 per cento.

2. Quest’ultima censura costituisce oggetto anche del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies (erroneamente indicato nella rubrica come art. 67-sexies), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 427 del 1993, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto escludere la sussistenza del requisito della gravità dell’incongruenza tra ricavi in presenza di uno scostamento dell’8,8 per Cento.

2. La prima censura è manifestamente inammissibile per plurimi e convergenti motivi. Innanzitutto, nella parte in cui denuncia un vizio motivazionale in ipotesi in cui è operante il principio della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c., senza che il ricorrente – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 cit., art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – abbia assolto all’onere di “indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. 1, sent. n. 26774 del 22/12/2016, Rv. 643244 – 03). Altre ragioni di inammissibilità vanno ravvisate nel fatto che il ricorrente ha del tutto omesso di indicare il “fatto storico”, nell’accezione rilevante ai sensi della norma invocata secondo gli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. n.8053 del 2014), la cui valutazione sia stata omessa dalla CTR, nonchè nel difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente nemmeno trascritto il contenuto dei documenti che assume essere stati pretermessi dai giudici di appello, così da impedire a questa Corte il necessario vaglio della loro decisività.

3. La seconda censura del primo motivo ed il secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente in quanto in entrambi è dedotta la medesima violazione di legge, è infondata. Al riguardo deve ricordarsi che, con riferimento al caso di specie, ovvero di accertamento fondato sull’applicazione dello studio di settore per l’anno d’imposta 2008, opera il disposto di cui alla L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1, come novellato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23, che, disciplinando le “Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento” prevede che “Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”. Al riguardo questa Corte ha affermato che “La norma della L. n. 146 del 1998, dunque, a seguito delle modifiche apportate dalla successiva L. del 2006, non si limita più a richiamare il D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, recependo in toto tale disposizione secondo la descritta tecnica del rinvio recettizio, ma – con l’aggiunta dell’inciso “qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi” – ha evidentemente soppresso il precedente riferimento alle “gravi incongruenze”. In tal modo, pertanto, la norma in parola ha legittimato l’emissione degli avvisi di accertamento sulla base del mero divario tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore, qualunque sia l’entità di tale difformità”, precisandosi che “L’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1^ gennaio 2007, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651).

Ed in ogni caso, lo scostamento tra redditi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore dell’8,8 per cento è idonea ad intergare il requisito di gravità dell’incongruenza che questa Corte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20414 del 26/09/2014, Rv. 632679) ha escluso per una percentuale (7 per cento) inferiore a quella di specie.

4. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, lamenta il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento non rilevato dai giudici di appello.

5. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza alla stregua di Cass., Sez. 5, ord. n. 16147 del 28/06/2017 (Rv. 644703 – 01) secondo cui “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso”.

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato cd il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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