Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5130 del 21/02/2019

Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, (ud. 07/06/2018, dep. 21/02/2019), n.5130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12313-2014 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LUIGI

VANVITELLI 45, presso lo studio dell’avvocato MARCO ACCOSSANO, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VO.AN., elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO DI PORTA

VITTORIA 54, presso lo studio dell’avvocato CATALDO GIACCO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO TREVISAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4108/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

CHE:

V.R. citava in giudizio Vo.An., chiedendo al Tribunale di Lodi di accertarne la qualità di unica erede del defunto marito A.W. – in base a un testamento olografo – e di conseguenza di condannare la convenuta, a sua volta erede universale di S.C. (la madre di A.W., deceduta alcuni mesi dopo il figlio), a pagare Euro 58.341,17, a rilasciare in suo favore un appartamento, a risarcire i danni conseguenti al mancato godimento dell’appartamento e a quelli eventualmente derivati dalla tardiva dichiarazione di successione. Vo.An. si costituiva, chiedendo di rigettare le domande dell’attrice e, in via riconvenzionale, di accertare l’indegnità a succedere di V., in subordine di accertare la falsità del testamento – che ha dichiarato di non riconoscere ai sensi dell’art. 214 c.p.c. – e, in via di ulteriore subordine, di accertare la lesione di quota di legittima di S.. Al termine di una complessa istruttoria ove è stata espletata consulenza tecnica grafologica circa la falsità del testamento, il Tribunale di Lodi ha rigettato le domande proposte dall’attrice con l’eccezione di quella relativa alla condanna a risarcire il danno causato dal mancato uso pro-quota dell’appartamento, quantificato in Euro 10.403,51; per quanto concerne le domande riconvenzionali di Vo., il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di accertamento della falsità del testamento, dichiarando che l’eredità di A. spetta nella misura di 2/3 a V. e nella misura di 1/3 a Vo. e assegnando a Vo. la somma di Euro 24.100 Euro.

La sentenza è stata appellata in via principale da V. e in via incidentale da Vo.. La Corte d’appello di Milano – con sentenza 12 novembre 2013, n. 4108 – ha rigettato l’impugnazione principale e ha parzialmente accolto quella incidentale sulle spese, dichiarando V. tenuta a rifondere a Vo. il 75% delle spese di lite del primo grado.

Avverso la sentenza V.R. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso Vo.An..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato in sei motivi.

1) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 214,215 e 216 c.p.c.: non essendo dante causa di A., Vo. non poteva disconoscere il testamento, in quanto scrittura privata proveniente da un terzo a lei estraneo, ma poteva unicamente proporre querela di falso, così che la Corte d’appello, nell’affermare che Vo. aveva la facoltà di disconoscere il testamento, ha violato le disposizioni richiamate.

Il motivo è infondato. Come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte nel 2015, va esclusa la necessità di instaurare giudizio di querela di falso da parte di chi voglia eliminare il testamento dalla realtà processuale, dovendo “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura” (Cass., sez. un., 12307/2015), ed è quello che ha fatto Vo. proponendo in primo grado domanda riconvenzionale di accertamento della falsità del testamento (cfr. la ricostruzione operata dal Tribunale e riportata dalla sentenza impugnata).

2) Il secondo motivo contesta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per “mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione”, nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 7.

Il motivo è inammissibile: esso infatti, anche se nella rubrica invoca la mancanza di motivazione e la violazione di legge, nel successivo sviluppo parla unicamente di illogicità e contraddittorietà della motivazione (cfr. le pp. 19-20 del ricorso), vizi non denunciabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, secondo la formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie.

3) Il terzo motivo fa valere violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte non avrebbe considerato che Vo. non ha contestato la circostanza che il ricavato della vendita di un appartamento e il ricavato della locazione del medesimo sono stati versati da A. sul conto corrente intestato a lui e alla madre e non avrebbe poi valutato correttamente la deposizione di una testimone.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente non lamenta il mancato esame di fatti, fatti che sono stati esaminati dalla Corte d’appello come ella riconosce (pp. 21-22 del ricorso), ma che la Corte d’appello abbia ritenuto tali fatti contestati e quindi bisognosi di essere provati e che tale prova non sia stata riconosciuta alla deposizione della testimone.

4) Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1298 c.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: in materia di contratti bancari, i rapporti interni tra titolari non sono regolati dall’art. 1854 c.c., ma dall’art. 1298 c.c., comma 2 e la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere superato da Vo. l’onere probatorio fissato dalla norma.

Il motivo non può essere accolto. Il giudice d’appello – con apprezzamento in fatto sufficientemente e coerentemente motivato, come tale non sindacabile davanti a questa Corte di legittimità – ha ritenuto la natura fittizia della cointestazione del conto A.- S.. D’altro canto, come riconosce la ricorrente, la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.), fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2), ma tale presunzione dà luogo soltanto all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa, come nel caso dell’esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto (cfr. Cass. 28839/2008).

5) Il quinto motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione, proposta in comparsa conclusionale, di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell’appello incidentale di Vo. sulla riliquidazione delle spese di primo grado.

Il motivo è inammissibile: il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni di rito (da ultimo v. Cass. 1876/2018).

6) Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 4,5 e 6 in relazione alla liquidazione delle spese operata dal giudice d’appello.

Il motivo è infondato: esso si basa, nella sua prima parte, su una diversa decisione della causa e nella seconda parte sulla conferma operata dal giudice d’appello del valore non indeterminabile della causa – correttamente individuato sulla base della domanda dell’attrice – e sulla valutazione di prevalente soccombenza della ricorrente, valutazione che non contrasta con alcuna delle disposizioni invocate.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese sono liquidate in dispositivo seguendo la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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