Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5215 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. III, 21/02/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 21/02/2019), n.5215
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5440/2017 proposto da:
NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA, quale incorporante della COMMERCIO
& FINANZA S.P.A., in persona del suo amm.re delegato e legale
rappresentante p.t., Dott. C.G., THERAPIC CENTER SRL,
in persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t.,
Dott. P.C., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI
AVIGNONESI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ABBAMONTE, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO FIERRO giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, REGIONE CAMPANIA;
– intimate –
nonchè da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS) CENTRO, in persona del
legale rappresentante p.t. Dott. D.G.F.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83-A, presso
lo studio dell’avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAIA DE STEFANO giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
THERAPIC CENTER SRL, NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, REGIONE
CAMPANIA;
– intimate –
avverso la sentenza n. 3194/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 31/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/8/2016 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dalla società Therapic Center s.r.l. e dalla società Commercio & Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring in relazione alla pronunzia Trib. Napoli 13/5/2013, di rigetto della domanda proposta nei confronti dell’Asl Napoli (OMISSIS) Centro e della Regione Campania di pagamento di somma a titolo di corrispettivo per effettuati “trattamenti L. n. 833 del 1978, ex artt. 26 e 44, negli anni 2004, 2005 e 2006 in favore di assistiti del SSR alle condizioni stabilite dai contratti sottoscritti ogni anno con l’ASL e dall’accordo concluso tra le parti il 30/12/2004”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Therapic Center s.r.l. e la società Nuova Cassa di Risparmio Di Ferrara s.p.a. (incorporante la società Commercio & Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring) propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Asl Napoli (OMISSIS) Centro (già Asl Napoli (OMISSIS)), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo le ricorrenti in via principale denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112,115,346 c.p.c., art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,194 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto “non provata la spettanza degli interessi richiesti D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5”, stante l’erronea valutazione delle emergenze processuali, nonchè a fonte della mancata contestazione ad opera di controparte.
Con il 4 motivo denunziano “erronea e falsa applicazione” degli artt. 91,92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si dolgono che la corte di merito erroneamente non abbia disposto la compensazione delle spese di lite.
Con unico motivo la ricorrente in via incidentale denunzia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 7 e del D.Lgs. n. 231 del 2002, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto l’applicabilità degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231 del 2002, laddove le “prestazioni effettuate da parte ricorrente… vanno inquadrate nell’ambito della concessione di pubblico servizio, strutturata in modo da consentire agli assistiti di ricevere le prestazioni presso le strutture accreditate, senza pagamento diretto, prevedendosi, poi, in favore delle strutture autorizzate, il pagamento delle prestazioni eseguite agli assistiti”.
Lamenta non essersi considerato che “i rapporti tra le strutture private e gli enti pubblici preposti all’attività sanitaria, pur mantenendo la loro struttura concessoria, devono ora qualificarsi come concessioni ex lege di attività di servizio pubblico”.
Il Collegio, rilevato che in materia di rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, in ordine alla fonte del rapporto, alla riconducibilità del rapporto tra tali al paradigma della transazione commerciale e all’applicabilità del saggio di interessi previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, ai crediti derivanti dall’erogazione dell’assistenza farmaceutica per conto delle Asl sussiste un non uniforme orientamento interpretativo, come si evince in particolare dalle pronunzie Cass., 13/7/2017, n. 17341; Cass. 4/4/2017, n. 8668; Cass., 8/3/2017, n. 5796; Cass., 28/2/2017, n. 5042; Cass., 11/10/2016, n. 20391; Cass., 4/7/2016, n. 14349; Cass., 3/6/2014, n. 12392, appalesandosi pertanto opportuna la relativa trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M., dovendo pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, rinviandola a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019