Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5217 del 21/02/2019
Cassazione civile sez. III, 21/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 21/02/2019), n.5217
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9584/2017 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI
VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GALLONE,
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.V., CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC COOP, FALLIMENTO
(OMISSIS) SRL, ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 243/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 26/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/12/2018 dal Consigliere Dott. CRISTIANO VALLE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
con sentenza n. 243 del 26 aprile 2016 la Corte di appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione proposta da G.N. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore di A.V., quale genitore esercente la potestà sul figlio minorenne S.B.;
G.N. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte territoriale con tre motivi, di cui il primo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 2043 e 2697 c.c. e del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 89;
con il secondo mezzo il ricorrente ha gravato la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2043 c.c. e art. 41 c.p.;
infine con il terzo motivo il ricorrente censura la pronuncia della Corte territoriale in forza dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 115 c.p.c., nonchè art. 1221 c.c. e art. 41 c.p..
Diritto
RITENUTO
che:
l’esame dei motivi di ricorso prospettati da G.N. comporta la decisione di questi suscettibili di assumere valenza nomofilattica, in quanto relative alla prospettata retroattività della disciplina introdotta con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 e recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e che pertanto appare opportuno rimettertene la decisione all’udienza pubblica.
PQM
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019