Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 18/02/2019), n.4698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24028-2017 proposto da:

A.C.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo STUDIO LEGALE FRANZA POZZAGLIA,

rappresentata e difesa da se medesima;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositato il

04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avv. A.C.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Agrigento che, dopo aver accolto l’opposizione da costei proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi a lei spettanti per l’attività difensiva espletata in favore della sig.ra B.R., ammessa al patrocinio a spese dello Stato – ha omesso di regolare le spese del giudizio di opposizione, con la formula “nulla per le spese”.

Il Ministero della Giustizia non ha spiegato attività difensiva nel presente giudizio.

La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sulle spese dell’opposizione e per violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., affermando, da un lato, che il fatto che l’odierna ricorrente stava in giudizio personalmente non escludeva il suo diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l’attività professionale svolta e, d’altro lato, che qualora il tribunale avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, esso avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in tal senso.

Con il secondo motivo la ricorrente impugna la quantificazione del compenso effettuata dal tribunale lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, laddove il tribunale ha negato il compenso per l’intera fase istruttoria e di trattazione, benchè sussistesse il requisito delle plurime memorie per parte, nonchè per aver erroneamente valutato il pregio dell’attività difensiva espletata dall’avvocatessa in favore di B.R..

Il primo mezzo di ricorso appare fondato, perchè la statuizione “nulla sulle spese” viola il principio per cui la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione (Cass. 2193/08).

Il secondo mezzo appare fondato limitatamente alla statuizione che ha escluso il compenso per la fase di trattazione perchè non erano state espletate prove orali e non era stata disposta CTU; tale affermazione viola il disposto del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all’espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, che il giudice di rinvio dovrà accertare se siano state o meno effettuate (come dedotto in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza). L’ulteriore doglianza svolta nel motivo, concernente la concreta quantificazione del compenso dell’attività della professionista, va invece disattesa, non essendo censurabile in sede di legittimità una liquidazione compresa nei limiti dei criteri fissati dalla legge (Cass. 20289/15: In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità).

Nè – contrariamente a quanto sostenuto nella memoria illustrativa della ricorrente – può a costei riconoscersi l’interesse ad impugnare l’affermazione dell’ordinanza con cui il tribunale, per giustificare la liquidazione del compenso dell’odierna ricorrente in prossimità dei minimi tariffari, ha giudicato la sua attività defensionale di “non particolare pregio”, svolgendo una serie di rilievi critici sulle difese dalla stessa sviluppate in favore di B.R.. L’insindacabilità della decisione del giudice di merito sulla liquidazione (entro i limiti di tariffa) delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa implica, infatti, che la eventuale erroneità della relativa motivazione non potrebbe comunque condurre alla cassazione della stessa; donde l’evidenziata assenza di interesse all’impugnazione.

In definitiva, il ricorso va accolto nei termini che precedono e l’ordinanza gravata va cassata, con rinvio al tribunale di Agrigento, in persona di altro magistrato, che dovrà accertare se, nel giudizio in cui la ricorrente difese la sig.ra B., la stessa svolse alcuna delle attività contemplate dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), (in tal caso liquidando il relativo compenso) e dovrà regolare le spese del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua l’impugnata ordinanza e rinvia la causa al tribunale di Agrigento, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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