Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4638 del 15/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6164-2018 proposto da:

D.A., DO.AI., nella qualità di genitori di D.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE ROMBOLA’, rappresentati e difesi

dall’avvocato LORENZO ALEMANNI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

TORINO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Torino del 17 gennaio 2018, che ha respinto il reclamo contro la decisione del tribunale per i minorenni del 20 ottobre 2017, a sua volta reiettiva della domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;

– che non svolge difese parte intimata;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3, e art. 31,comma 3, perchè

la corte del merito ha svolto una motivazione illogica e contraddittoria nel non ritenere integrati i presupposti ad ottenere della autorizzazione, in quanto il minore, che ha concluso il ciclo della scuola elementare ed è stato seguito da un insegnante di sostegno perchè minorato mentale lieve, avrebbe un pregiudizio dal venire meno di detto sostegno scolastico;

– che sull’ambito di applicazione della norma invocata pende questione rimessa alle S.U., di cui è opportuno quindi attendere l’esito.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA