Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4638 del 15/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 15/02/2019), n.4638
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6164-2018 proposto da:
D.A., DO.AI., nella qualità di genitori di D.D.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE ROMBOLA’, rappresentati e difesi
dall’avvocato LORENZO ALEMANNI;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
TORINO;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il
17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Torino del 17 gennaio 2018, che ha respinto il reclamo contro la decisione del tribunale per i minorenni del 20 ottobre 2017, a sua volta reiettiva della domanda proposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3;
– che non svolge difese parte intimata;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
– che il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3, e art. 31,comma 3, perchè
la corte del merito ha svolto una motivazione illogica e contraddittoria nel non ritenere integrati i presupposti ad ottenere della autorizzazione, in quanto il minore, che ha concluso il ciclo della scuola elementare ed è stato seguito da un insegnante di sostegno perchè minorato mentale lieve, avrebbe un pregiudizio dal venire meno di detto sostegno scolastico;
– che sull’ambito di applicazione della norma invocata pende questione rimessa alle S.U., di cui è opportuno quindi attendere l’esito.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2019