Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28788 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28788 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12972-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
UVEX SAFETY ITALIA SRL (già Uvex Securizzo Sri) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA SANTA ANASTASIA 7 (Rodi & Partner), presso
lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MARI, che la rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 30/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di TORINO del 23.3.2010, depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORy
BOGNANNI;

agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Deposita inoltre, avviso di ricevimento racc. n. 76349505781-1.

Ric. 2011 n. 12972 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandra Mari c

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 12972/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: società Uvex Safety Italia srl.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale del Piemonte n. 30/34/10, depositata il 4
maggio 2010, con la quale essa accoglieva l’appello della società
Uvex Safety Italia srl. contro la decisione di quella provinciale,
sicchè l’opposizione relativa al diniego di rimborso di quanto pagato in ordine al disconoscimento del credito d’imposta Iva per il
2002, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tale credito, ancorché non indicato nella
dichiarazione annuale omessa per quell’anno, tuttavia lo era stato
in quella dell’altro successivo, e ciò era sufficiente per non fare verificare alcuna decadenza, anche se poi quella dichiarazione
era stata presentata nel 2006. Peraltro tale conseguenza non è
prevista dalla normativa, sicché semmai era l’agenzia che avrebbe
dovuto verificare la regolarità della contabilità con successivo
eventuale accertamento, ove questa non lo fosse stata, e ciò per
il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i
rapporti tra contribuente e fisco. La Uvex Safety Italia resiste
con controricorso, ed ha depositato memoria.
La Corte
2. Rilevato che col motivo addotto a sostegno del V.rso la
ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR
non considerava che la mancata presentazione della dichiarazione
Iva di per sé comportava la perdita del diritto. Né quella successiva effettuata nel 2006 poteva costituire sanatoria, anche perché
la contribuente era ormai decaduta dalla facoltà di esercitare il

Oggetto: impugnazione avviso diniego rimborso credito imposta,

2

credito d’imposta, essendo trascorso il biennio ex art. 21 D.lgs.
n. 546/92. Semmai si trattava di chiedere il rimborso successivo
al pagamento, ma non l’invocazione della detrazione;
3. che la controricorrente ha eccepito l’abrogazione della
normativa inerente alla indetraibilità del credito d’imposta ex
alla

pretesa erariale;
4. ritenuto che appare opportuno che il ricorso

ai.r discusso

in udienza pubblica per un maggiore approfondimento, data anche la
natura delle questioni giuridiche sollevate;
P.Q.M.
Dispone che il ricorso venga discusso in pubblica udienza
presso la sesta sezione, e a tal fine rinvia il processo a nuovo
ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 5 dicembre 2013.

art 9 Dpr. n. 322/98 con la memoria depositata in op sizio

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