Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3929 del 11/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 11/02/2019), n.3929
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 15934/2018
R.G., sollevato dal Giudice tutelare del Tribunale di Imperia con
ordinanza in data 23 maggio 2018 nel procedimento promosso nei
confronti di:
T.A., ed iscritto al n. 308/2018 R.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio
2019 dal Consigliere Mercolino Guido;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale DE RENZIS Luisa, che ha chiesto la
dichiarazione di competenza del Giudice tutelare del Tribunale di
Milano.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che con decreto del 19 settembre 2017 il Giudice tutelare del Tribunale di Milano, adito per l’apertura della tutela nei confronti di T.A., interdetto legale, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice tutelare del Tribunale di Imperia, rilevando che l’interdetto risultava residente in Diano Marina (IM);
che con ordinanza del 23 maggio 2018 il Giudice tutelare del Tribunale di Imperia ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che ai sensi dell’art. 343 c.c., la competenza in ordine all’apertura della tutela spetta al giudice del luogo in cui si trova il domicilio dell’interdetto, da presumersi coincidente con la residenza anagrafica, nella specie situata in Milano, e ritenendo irrilevante la circostanza che l’interdetto sia attualmente detenuto in carcere in esecuzione di una condanna definitiva, in quanto il carattere coattivo di tale stato non implica automaticamente il mutamento del domicilio;
che le parti non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che non risulta acquisita agli atti la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza con cui il Giudice tutelare del Tribunale di Imperia ha richiesto il regolamento di competenza, non essendosi provveduto alla trasmissione dei relativi avvisi, unitamente al predetto provvedimento;
che occorre pertanto colmare la lacuna procedurale verificatasi nel procedimento a quo, in modo da consentire alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa, in primo luogo attraverso il deposito presso la Cancelleria di questa Corte, entro venti giorni successivi alla comunicazione, di scritture difensive e documenti, come previsto dall’art. 47 c.p.c., u.c..
PQM
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la comunicazione alle parti della ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto di competenza.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2019