Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3318 del 05/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2019, (ud. 04/12/2018, dep. 05/02/2019), n.3318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19005-2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3658 della corte d’appello di BARI, pubblicata

il 06/08/2012 R.G.N. 8095/2010.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’Appello di Bari con sentenza n. 3658/2012, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava l’Inps al pagamento in favore di C.G. dei ratei della pensione per ciechi assoluti con decorrenza dal 1.11.2005, sostenendo che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, doveva ritenersi che oggetto della domanda fosse il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile per ciechi – seppure erroneamente chiamato assegno – e che la condizione sanitaria di cieca assoluta ed invalida al 100% con necessità di accompagnamento, pur accertata in base alla disposta CTU medico legale, non consentiva il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento perchè non vi era stata la relativa domanda sia in sede amministrativa che giudiziale; che gli altri requisiti, ed in particolare lo stato di bisogno, risultavano documentati dalla produzione della certificazione dell’Agenzia delle Entrate rilasciata in data 17 aprile 2012;

contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi nei quali deduce: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 66 del 1962, della L.n. 382 del 1970, art. 5 del D.L. n. 30 del 1974, art. 6 conv. in L. n. 114 del 1974, del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies conv. in L. n. 33 del 1980, art. 2697 c.c. e degli artt. modificato dalla L. n. 122 del 2010, art. 13 dell’art. 2697 c.c., degli artt. 414,416,345 e 437 c.p.c. avendo il giudice di merito errato nel non rilevare la mancata allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio del possesso del requisito reddituale ai fini del riconoscimento del diritto e la mancata tempestiva produzione della relativa documentazione; 2) insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio dovendo il giudice del gravame fornire adeguata motivazione in ordine alla indispensabilità delle prove offerte soltanto in appello;

C.G. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Entrambi i motivi sono fondati;

quanto alla necessità per l’interessato all’ottenimento della pensione per ciechi L. n. 66 del 1962, ex art. 7 di allegare e provare lo stato di bisogno economico, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione che si riassume nella massima secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui alla L. 10 febbraio 1962, n. 66, art. 7 è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68 dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica (Cass. n. 24192 del 2013; Cass. n. 8792 del 2014; Cass. n. 24008 del 2014; Cass. n. 19150 del 2015; Cass. n. 16133 del 2016);

risulta pacifico che la documentazione attestante il possesso in capo alla C. del requisito reddituale sia stata depositata in appello, come si evince dal ricorso di primo grado (depositato il 15 giugno 2007) prodotto nel ricorso per cassazione dell’Inps e dalla data della certificazione dell’Agenzia delle Entrate ritenuta idonea a provare il requisito (17 aprile 2012);

che questa Corte ha più volte precisato che in materia valgono i seguenti principi, oramai indiscussi (v. da ultimo Cass. n. 22484/2016): il rito del lavoro, e in particolare la materia della previdenza e assistenza, è caratterizzato dall’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (da ultimo, Cass., 1 agosto 2013, n. 18410; Cass. 26 luglio 2012, n. 13353; Cass., 4 maggio 2012, n. 6753); a tal fine, gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice il potere – dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell’atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale; l’inciso “in qualsiasi momento”, contenuto nell’art. 421 c.p.c., comma 2 depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all’art. 420, comma 6, – nel delimitare l’esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6 -, sta significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difesa; ulteriore conseguenza è che se la controparte è incorsa in preclusioni o decadenze può a sua volta prescinderne al fine di reagire all’esercizio del potere ufficioso; i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poichè, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell’onere di allegazione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall’altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice;

che in particolare nella medesima sentenza n. 22484/2016 cit. questa Corte ha precisato che l’art. 421 (e l’art. 437 c.p.c.per il giudizio di appello) dispensa la parte dall’onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell’oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall’esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall’assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza; che peraltro il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta, in quanto il giudice di appello, nell’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c., può sempre ammettere detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione e sempre che sussista una pista probatoria, nel senso sopraindicato;

che nel caso di specie tuttavia la Corte del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine all’acquisizione dei documenti prodotti in appello, nè se ha esercitato o meno i poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c. e sulla base di quali presupposti, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato in ricorso;

che in forza delle precedenti considerazioni, accolti entrambi i motivi di ricorso e cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti, va rigettata la domanda proposta da C.G.;

la peculiarità della vicenda e la condotta processuale dell’assistita che non ha resistito al ricorso per cassazione, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.G.; dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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