Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2554 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 30/01/2019), n.2554
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso N. 16515/2017 proposto da:
MOVIMENTO SPORTIVO PROMOZIONALE, in persona del legale rappresentante
in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via Garigliano,
n. 74, presso l’Avvocato ANTONY LAVIGNA, rappresentata e difesa
dall’Avvocato DANILO MONTANARI;
– ricorrente –
contro
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del direttore generale,
elettivamente domiciliata in ROMA, via Toscana, 10, presso lo studio
dell’Avvocato ANTONIO RIZZO, che la rappresenta difende unitamente
all’Avvocato DANIELE CALLONI, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2705 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata
il 24/04/2017;
udita nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2018 la relazione
della causa svolta dal Consigliere Dott. Cristiano Valle.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
L’Associazione Movimento Sportivo Promozionale ha impugnato per Cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2705 del 24/04/2017, di rigetto dell’appello principale proposto da CARIGE Assicurazioni S.p.a. (ora AMISSIMA Assicurazioni S.p.a.) e dell’appello incidentale del Movimento Sportivo Promozionale, con compensazione delle spese di causa.
Avverso l’impugnazione ha resistito con controricorso la Amissima Assicurazioni S.p.a. (già CARIGE Assicurazioni S.p.a.).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in cancelleria, in data 7/12/2018, dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del predetto giudizio, potendosi in tal senso statuire stante l’esito della lite.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019