Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2500 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2500
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26259-2017 proposto da:
REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati TITO MUNARI, EZIO ZANON, CRISTINA ZAMPIERI;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 424/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA, depositata il 29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, letti i tre motivi di ricorso, proposti dalla Regione Veneto nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte.
Rilevata la non evidenza decisoria del giudizio, che induce a ritenere opportuna la trasmissione del fascicolo alla sezione ordinaria per verificare, in particolare, se sia applicabile il principio della scissione degli effetti tra notificante e destinatario della notifica degli avvisi d’accertamento notificati per mezzo del servizio postale che recentemente le sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 12332/17, hanno ritenuto applicabile anche ad atto amministrativo sanzionatorio recettizio.
PQM
rinvia a nuovo ruolo, e dispone che la cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019