Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1128 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 17/01/2019, (ud. 06/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27329-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE ire persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato OLIVA VINCENZO;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 129/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 14/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2018 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a M.N. diversi avvisi di accertamento con i quali rettificava i redditi dichiarati per il 1992 e il 1995. Impugnati gli avvisi, nel corso dei giudizi di appello interveniva il decesso del ricorrente e si costituiva in giudizio G.D. in qualità di erede. I giudizi si concludevano con le sentenze n. 290/45/02, depositata il 18.7.2002, e n. 33/25/03, depositata il 6.3.2003, sfavorevoli alla parte contribuente. L’amministrazione iscriveva a ruolo le somme dovute e notificava cartella di pagamento al defunto M.N.. G.D. impugnava la cartella e la CTP di Caserta, con sentenza n. 148/02/2005 depositata in data 11.5.2005 e divenuta definitiva, accoglieva il ricorso stante il vizio di notificazione dell’atto.

Il 10 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate notificava una cartella di pagamento, derivante dal medesimo titolo, a M.C., figlio ed erede di M.N., il quale la opponeva.

La CTP di Caserta con sentenza n. 69/16/08 accoglieva il ricorso.

La sentenza veniva confermata dalla CTR della Campania con sentenza n. 128/32/10 depositata il 24.9.2010 sul presupposto che il giudicato sull’annullamento della cartella di pagamento ottenuto dall’erede G. estendesse i suoi effetti, ai sensi dell’art. 1306 c.c. anche all’altro erede e che l’amministrazione fosse decaduta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, dalla pretesa tributaria.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, formulando due motivi.

M.C. resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 1306 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’insufficiente motivazione ai sensi dell’art 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che la CTR ha erroneamente ritenuto che il giudicato formatosi sull’annullamento della cartella di pagamento notificata a G.D. si estendesse anche all’impugnazione proposta da M.N., che si fondava su una diversa causa petendi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che nel caso di specie non si è verificata alcuna decadenza per tardività della notifica della cartella, atteso che il citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 non è applicabile nell’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento non sia legata all’azione amministrativa, ma sia invece successiva alla vertenza promossa dal contribuente e conclusa con sentenza a lui sfavorevole coperta da giudicato, in cui rileva unicamente il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2059 c.c.. Rileva, inoltre, che la notifica della cartella alla coerede G. aveva determinato l’effetto conservativo d’impedire la decadenza dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Il secondo motivo è infondato, con conseguente assorbimento del primo.

3. Per stessa ammissione dell’Agenzia delle Entrate i titoli esecutivi posti alla base della cartella esattoriale di cui si controverte in giudizio sono le sentenze della CTR di Napoli n. 290/45/02 e n. 33/25/03. Le sentenze, tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia, non sono opponibili a M.C., il quale non è stato chiamato a partecipare ai giudizi con esse definiti, introdotti dal padre Nicola e proseguiti, dopo la morte di questi, nei soli confronti della moglie del de cuius, G.D..

L’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’odierno resistente (che, quale erede del defunto, era litisconsorte necessario nei predetti giudizi: Cass. 19 giugno 2002, n. 8862; 26 settembre 1996, n. 8492, 15 maggio 1995, n. 5311; 15 luglio 1985, n. 4141)) esclude che possano essergli estesi gli effetti del giudicato di rigetto, formatosi contro la sola G..

Nelle specie, pertanto, non poteva ritenersi operante il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2059 c.c., ma quello ordinario di decadenza, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

Al caso in esame non può ritenersi applicabile neppure la giurisprudenza di questa Corte secondo cui “Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile – in mancanza di specifiche deroghe di legge anche alla solidarietà tra debitori d’imposta, l’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, lo stesso, benchè inidoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l’accertamento medesimo, determina pur sempre l’effetto conservativo d’impedire la decadenza per l’Amministrazione dal diritto all’accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all’uopo stabilito” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13248 del 25/05/2017).

Pur dando per scontato che il principio, riferito all’emanazione di un atto impositivo, sia estendibile, per identità di ratio, anche alla diversa ipotesi del termine decadenziale previsto per l’emissione della cartella esattoriale, deve rilevarsi che, nella specie, l’effetto impeditivo della decadenza dal potere impositivo verso uno dei coobbligati, derivante dalla notifica dell’atto anche ad uno solo degli altri coobbligati, non può essersi prodotto, atteso che, con sentenza passata in giudicato, è stato accertato che la cartella non è stata validamente notificata alla coerede G..

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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