Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4705 del 25/02/2013
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4705 Anno 2013
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZ.A INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25748-2008 proposto da:
LUCIANI
ANGELO
LCNNGL48B29L569H,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso lo
studio dell’avvocato TAMIETTI PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BISOZZI PATRIZIA giusta procura
speciale notarile del Dott. Notaio ELEONORA CAPOZZI
in Tarquinia del 28/12/2012, rep. n. 9443;
– ricorrente contro
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VITERBO ;
– intimati –
avverso la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI di ROMA, depositata il 05/08/2008
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Data pubblicazione: 25/02/2013
REG. GEN. N. 2/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato PATRIZIA BISOZZI;
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
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l’accoglimento del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
RILEVATO
che il geom. Angelo Luciani propone ricorso per cassazione avverso la
decisione del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che
respinse il ricorso avverso il provvedimento con il quale il Collegio dei
Geometri della Provincia di Viterbo irrogò la sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio della professione;
che il ricorso è stato notificato al Collegio della Provincia di Viterbo, ma
ricevimento;
che il Procuratore della Repubblica di Viterbo, non è stato neanche
intimato;
CONSIDERATO
che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il Collegio
dell’Ordine Provinciale e il Procuratore della Repubblica del
corrispondente Tribunale sono contraddittori necessari;
che, pertanto, va disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi
degli artt. 331 e 371-bis cod. proc. civ.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Collegio dei
Geometri della Provincia di Viterbo e del Procuratore della Repubblica
di Viterbo, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2013
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l’intimato non ha svolto difese e non risulta in atti l’avviso di