Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27901 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27901 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 9489-2010 proposto da:
DELFINO GIULIANA in qualità di liquidatore della Soc.
LIQUIRIZIA MODA S.N.C., elettivamente domiciliata in
ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio
dell’avvocato PALMIERI STEFANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato RAO ANGELO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 5 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

Data pubblicazione: 13/12/2013

legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 47/2009 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 16/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALMIERI delega
Avvocato RAO che ha chiesto l’estinzione e in
subordine accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto un rinvio e si rimette, nel merito rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per la
revoca del decreto di estinzione,
inammissibilità del ricorso.

nel merito

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

9489-10

Svolgimento del processo
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza della commissione tributaria regionale del
Lazio n. 47-06-09, pubblicata il 16 febbraio 2009.
La sentenza aveva determinato il reddito di partecipazione

in coerenza con quanto già separatamente deciso per la
società, per la parte afferente il periodo d’imposta
successivo allo scioglimento di questa.
L’amministrazione ha replicato con controricorso.
Con decreto presidenziale in data 18 ottobre 2012 è stata
dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art.
39, 12 ° co., del d.l. n. 98 del 2011, conv. con
modificazioni in l. n. 111 del 2011.
L’amministrazione, nei dieci giorni dalla comunicazione
del decreto, ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione
della causa, per essere stato il decreto adottato in
difetto dei presupposti di definibilità della lite,
siccome di valore superiore alla soglia fissata dalla
norma.
Motivi della decisione
I. – Il decreto presidenziale di estinzione del processo
per intervenuto condono è stato adottato ai sensi
dell’art. 391 c.p.c.
Questa norma, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del
2006, prevede appunto che sulla rinuncia e nei casi di
estinzione del processo disposta per legge (e tale è

della contribuente medesima nella Liquirizia Moda s.n.c.

quello che rileva ai sensi del citato art. 39 del d.l. n.
98 del 2011) provveda la corte con sentenza, nel caso
debbano essere decisi altri ricorsi contro lo stesso
provvedimento, oppure il presidente mediante decreto.
Il decreto presidenziale, ai sensi del 3 0 comma, “ha
efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti

chiede la fissazione dell’udienza nel termine di dieci
giorni dalla comunicazione”.
Per quanto la formulazione della norma non fornisca dati
testuali ai fini della individuazione dei poteri del
collegio adito con l’istanza di fissazione della pubblica
udienza, la giurisprudenza di questa corte, formatasi sul
tema della estinzione per rinuncia, ha sul piano
sistematico osservato come il legislatore abbia voluto
concedere alle parti in causa ove ritengano non
esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione
emanato a seguito della rinunzia – la possibilità di
chiedere alla corte di pronunciarsi sulla controversia,
senza imporre loro l’onere di indicare quali siano i
motivi di tale richiesta.
Si è cioè affermato che non di un vero e proprio rimedio
di carattere impugnatorio si tratterebbe, quanto di una
richiesta di passaggio a una fase successiva del giudizio,
per un esame completo della controversia, in cui, secondo
il nuovo schema disegnato dalla riforma, la corte è
chiamata a pronunciarsi sul ricorso in base agli stessi
elementi conosciuti dal presidente, ma con competenza
decisoria piena e non limitata alla sola possibilità di

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pronuncia sull’istanza di estinzione per rinuncia (cfr.
Cass. n. 15817-09; n. 3352-10; n. 24433-11).
Simili principi, pienamente condivisibili, debbono vale
anche laddove l’estinzione sia stata pronunciata, anziché
per rinuncia al ricorso, per sopravvenuto condono
tributario, pur sempre trattandosi di causa di estinzione

del processo disposta per legge.
Consegue che, anche in tal caso, la controversia devesi
ritenere esser stata rimessa nella sua interezza alla
corte, la quale deve qui valutare se la pronuncia
sull’istanza di estinzione sia stata correttamente
emanata, così da procedere, altrimenti, all’esame del
ricorso per cassazione.
E al riguardo la corte deve operare come giudice del fatto
processuale, con pienezza di poteri di accertamento di
quanto emergente dagli atti.
II. – Tanto premesso, occorre rilevare che dagli atti
risulta che l’attestazione di regolarità del condono,
necessaria al fine di potersi dichiarare l’estinzione del
giudizio (art. 39, 12 co., del d.l. n. 98 del 2011, in
relazione all’art. 16 della 1. n. 289 del 2002), era stata
dall’agenzia delle entrate riferita alla causa iscritta al
n. 9487-10 r.g., in relazione all’istanza di definizione
del giudizio avanzata dalla Liquirizia moda s.n.c.
Analoga attestazione non era stata di contro riferita a un
eventuale condono fruito dalla persona del socio quanto
alla causa qui in esame (iscritta al n. 9499-10 r.g.).

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Conseguentemente il decreto presidenziale, emesso in
relazione alla causa avente come parte il socio Giuliana
Delfino, è stato adottato in mancanza del suo presupposto.
Da ciò la necessità di revocarlo e di procedere all’esame
del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di
secondo grado.

sentenza per asseriti vizi logici della motivazione.
IV. – Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto non
corredato da quanto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c.,
nella specie applicabile

ratione temporis

in base alla

data di pubblicazione della sentenza impugnata; ossia, per
la parte evocativa dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dalla
prescritta sintesi finalizzata a specificare il fatto

III. – Col suddetto ricorso, la contribuente censura la

controverso, decisivo per il giudizio, cui parametrare il
DEPOSITATO M. CAICE1LERIA
dedotto vizio motivazionale.
IL

i 3 DIC. 2013

V. – Spese alla soccombenza.
p.q.m.
La Corte revoca il decreto di estinzione del processo e
dichiara l’inammissibilità del ricorso per ca4pazione;
condanna la ricorrente alle spese processuali, tfic liquida
in euro 4.000,00 per compensi, oltre le spese prenotate a
debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

o
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