Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11584 del 06/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/06/2016), n.11584

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13881-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.L., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 221 C/0 LA SEGRETERIA NAZIONALE CONFSAL

COMUNICAZIONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &

PARTNERS,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta

delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il provvedimento n. 336/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 974/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di M.L. volta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane per il periodo 16/11/2004- 15/1/2005 “per ragioni di carattere sostitutivo” con conseguente diritto alla conversione del contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno.

La Corte territoriale,ritenuta la specificità della causale indicata nel contratto, ha affermato tuttavia che non era stata provata l’effettività delle ragioni sostitutive.

Avverso la sentenza ricorre Poste Italiane con quattro motivi.

Resiste il M. con controricorso e ricorso incidentale a cui ha replicato Poste Italiane con controricorso. Poste ha depositato inoltre una memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo Poste denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiamando le allegazioni e le prove dedotte che provavano i numerosi giorni di assenza del personale a tempo indeterminato a fronte di un numero inferiore di giorni lavorati dagli assunti a termine nonchè i nominativi dei dipendenti assenti sostituiti dal M. come risultante dai modelli 70P. Con il secondo motivo Poste denuncia vizio di motivazione in relazione alla inidoneità della prova a dimostrare le assenze coperte con l’assunzione in esame ritenuta dalla Corte. Con il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 112 e 421 c.p.c., art. 41 Cost.. Censura le affermazioni della Corte secondo cui il M. sarebbe stato utilizzato come cd “scorta” dei portalettere. Osserva, infatti, che era soltanto rilevante che il lavoratore avesse sostituito altri addetti al recapito come di fatto avvenuto e, comunque, il richiamo alle “scorte” era irrilevante trattandosi di una modalità organizzativa di competenza esclusiva del datore di lavoro. Con il quarto motivo denuncia violazione delle norme sulla messa in mora e sulla corrispettività della prestazione chiedendo in via subordinata l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32.

I primi tre motivi sono fondati il quarto resta assorbito.

Questa Corte ha chiarito (Cass. n. 27052 del 2011, n. 1577 e n. 1576 del 2010) che il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo). Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo a aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

La causale indicata nel contratto a termine intercorso tra le parti risulta individuata in “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia assente nel periodo dal 16/1/2004 al 15/1/2005 con diritto alla conservazione del posto” con assegnazione all’unità produttiva UDR di (OMISSIS) con inquadramento in livello E quale portalettere junior per lo svolgimento di attività di recapito.

Osserva il Collegio che, in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”. In particolare, sulla scia di Cass. n. 1577/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647 e, con riguardo al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 20-3-15 n. 5697, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2/5/2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868). In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. cit. n.1576/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento effettuato dal giudice di merito.

Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto, pur affermando che l’esigenza sostitutiva indicata in contratto risultava sufficientemente specificata proprio facendo ricorso ai princip0i enunciati da questa Corte in fattispecie analoghe, ha ritenuto non dimostrato il collegamento fra detta causale e l’assunzione a termine del lavoratore, essendo risultato che il M. era stato utilizzato come “scorta”, cioè come addetto alla sostituzione del personale assente, e che il numero di dette “scorte” era inferiore alle necessità con conseguente dimostrazione che l’assunzione a termine era avvenuta per carenze di organico. Secondo la Corte inoltre dai mod 70P risultavano varie assenze senza possibilità di stabilire una assenza costante di dieci persone, come indicato da Poste, per gli stessi giorni in cui avevano lavorato i lavoratori precari.

Osserva il Collegio che l’affermazione della Corte secondo cui il lavoratore era stato di fatto addetto alla sostituzione delle cosiddette “scorte” il cui numero inferiore al dovuto secondo la Corte avrebbe provato la carenza di organico, a prescindere dalla sua fondatezza, appare circostanza irrilevante essendo, invece, necessario accertare che il lavoratore sia stato effettivamente addetto alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto così come indicato nella causale e che il numero del personale assunto a termine fosse inferiore alle assenze.

Con riferimento a tale ultimo aspetto ed agli elementi desunti dal modello 70P la Corte non ha valutato che nelle realtà complesse l’esame doveva essere condotto con riferimento alla più vasta area territoriale finendo, altrimenti, per porsi in contrasto con il principio di elasticità sopra ribadito, incentrandosi sulla necessità di una stretta corrispondenza tra la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di un singolo dipendente, pur in una situazione aziendale complessa come quella in esame.

Non è, quindi, condivisibile il ragionamento seguito dal giudice del merito laddove ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il collegamento fra assunzione a termine e causale sostitutiva in base a valutazioni che non tengono conto della complessa realtà aziendale e del necessario principio di elasticità.

Tanto basta per accogliere i primi tre motivi risultando assorbito, l’altra censura riguardante le conseguenze della nullità del termine.

Con il ricorso incidentale condizionato eccepisce con un primo motivo violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, e art. 11. Il ricorrente incidentale ripropone l’eccezione di nullità del contratto per la mancata indicazione nel contratto del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della loro sostituzione e lamenta l’accertata specificità della causale. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si duole della parziale compensazione delle spese di causa.

Con riferimento al primo motivo ci si richiama a quanto già esposto in relazione al ricorso principale e dunque alla non necessaria indicazione specifica del lavoratore da sostituire.

Il secondo motivo sulle modalità di liquidazione delle spese processuali resta assorbito.

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati.

PQM

Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale assorbiti i rimanenti; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale assorbito il secondo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

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