Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11552 del 06/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 06/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 06/06/2016), n.11552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2944/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE ANGELIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PRIMA, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 28/05/2013, depositata il 04/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Doti GIUSEPPE CARACCIOLO.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Palermo ha accolto l’appello di T.G. contro la sentenza n. 440/04/2012 della CTP di Agrigento che aveva respinto il ricorso del contribuente ad impugnazione di avviso di accertamento per maggiore IRPEF relativa all’anno 2005, avviso consequenziale a quello emanato nei confronti della società “Nuova Buenos Aires snc” ai fini della tassazione (“per trasparenza”) dei maggiori redditi imputabili ai fini IRPEF anche ai soci dei maggiori ricavi accertati in capo alla menzionata società.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che con altra pronuncia la medesima CTR aveva accolto l’appello proposto dalla società anzidetta ed aveva perciò annullato l’avviso di accertamento a quest’ultima relativo, sicchè era venuto meno il presupposto per la rettifica del reddito personale del T. con conseguente necessità di annullamento dell’avviso a quest’ultimo relativo. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di censura (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assorbente rispetto agli altri) il ricorrente si duole in sostanza dell’omessa pronuncia, da parte del giudice del merito e in controversia caratterizzata da litisconsorzio necessario tra le parti, sulla questione dell’integrazione del contradditorio.

Il motivo di impugnazione appare fondato ed è preliminare rispetto anche all’esame della fondatezza della eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati, siccome risulta manifesto che il giudice di appello (pur dando atto la parte appellante che nessuna espressa censura era stata proposta a tale proposito) non ha affatto provveduto sulla questione relativa al necessario contraddittorio tra soci e società.

Ed invero, l’esistenza di un litisconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d’ufficio la questione, indipendentemente dall’espressa censura di parte.

Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:

“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.

Siffatto principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 20.6.2012 n. 10145) anche per ciò che concerne la tassazione “per trasparenza” dei soci, in conseguenza di un accertamento eseguito (come anche nel caso qui di specie) in relazione alla società per ciò che attiene all’IRAP (e senza che possa rivelarsi di qualche utilità la separazione delle cause con riferimento all’accertamento relativo alla sola IVA), sicchè non osta all’accoglimento della censura di parte ricorrente la circostanza che la vicenda si sia appunto originata da un accertamento in tema di Imposta regionale sull’attività produttiva.

Poichè è pacifico che nella specie qui in esame il contradditorio non sia stato integrato – nei confronti dei restanti soci e della società in relazione al reddito della quale dovrà essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai socie poichè non ricorrere nella specie di causa il presupposto esonerativo considerato da questa Corte nella sentenza n. 14815/2008 (perchè il processo di appello si è celebrato avanti a collegio diversamente composto nei due distinti procedimenti, con il conseguente difetto del presupposto della identità del giudice), in ossequio al principio sopra richiamato, non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Agrigento), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l’integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 marzo 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite posso essere regolate in ragione dell’integrale compensazione anche a riguardo del presente giudizio.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Agrigento che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo. Spese di lite integralmente compensate per tutti i gradi, compreso il presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA