Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11669 del 07/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 07/06/2016), n.11669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 788/24/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Puglia SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 19/02/2014,
depositata il 02/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di D.C.M.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 788/24/2014, depositata il 2/04/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del diniego di definizione per condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, per mancato versamento della seconda rata dovuta, –
è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che la definizione per condono ” L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis” non viene “inficiata” dal mancato tempestivo versamento di tutte le rate, non essendo ciò previsto quale requisito a pena di decadenza.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 1 e art. 2, D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, conv. in L. n. 212 del 2003 e successivi DD.MM. 16/01-8/04/2004, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 6 e L. n. 212 del 2000, art. 10, avendo la C.T.R. ritenuto valido il condono, ex art. 12 citato (“definizione dei carichi di ruolo pregressi”), pur in presenza di “un tardivo versamento del saldo, oltre i termini di legge”.
2. La censura è fondata.
Questa Corte ha ribadito (Cass. 20746/2010; Cass. 104/2014) che “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.
L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione del consolidarsi della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, successivamente all’introduzione del giudizio, per la compensazione integrale delle spese di lite relative ai gradi di merito. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito ed irripetibili quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016