Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11725 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 08/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 08/06/2016), n.11725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8739-2010 proposto da:
D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASQUALE
LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA
ALESSANDRO, rappresentato e difeso dagli avvocati OTTAVIO LONARDO,
ANTONIO LONARDO giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,
depositata il 30/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto
l’inammissibilità;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con verbale di accesso del 30.8.2002 la Guardia di Finanza riscontrava che presso la ditta individuale D.C.G., esercente l’attività di riparazione pneumatici e lavaggio autovetture, erano presenti due lavoratori irregolari non registrati nel libro matricola. Sulla base della comunicazione della Direzione provinciale del lavoro, l’Agenzia delle Entrate di Caserta irrogava la sanzione prevista dalla L. 23 aprile 2002, n. 12, art. 3, comma 3 determinata nella misura di Euro 39.455,24.
D.C.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta che con sentenza n. 86 del 2007 lo accoglieva.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli che con sentenza del 30.1.2009 lo accoglieva riformando la sentenza appellata e confermando l’atto di irrogazione delle sanzioni.
Contro la sentenza di appello D.C.G. propone ricorso per cassazione formulando tre motivi di impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso perchè notificato al Direttore dell’Ufficio periferico della Agenzia delle Entrate anzichè al Direttore della Agenzia delle Entrate.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata. Questa Corte ha affermato che la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell’Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, nonchè la notifica del ricorso, possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, (Sez. U, Sentenza n. 3116 del 14/02/2006, Rv.
587608).
1. Il ricorso del contribuente è inammissibile per mancanza dei quesiti di diritto o del momento di sintesi prescritti dall’art. 366 – bis c.p.c., applicabile ratione temporis con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
Il ricorrente deve essere condannato al rimborso in favore della Agenzia delle Entrate delle spese di lite, liquidate in Euro 2.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016