Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11877 del 09/06/2016
Cassazione civile sez. I, 09/06/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 09/06/2016), n.11877
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.G.S., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e
difeso, per procura speciale il calce al ricorso, dagli avv.ti
Antonio e Gabriele Grieco e dall’avv. Gianni Romoli ed elett.te
dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Pisistrato n.
11;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DITTA R.A.;
– intimato –
avverso il decreto n. 6034 Cron. del Tribunale di Bologna depositato
il 12 ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
maggio 2016 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pistoia ha respinto l’opposizione proposta dal sig. S.G.S. avverso il rigetto dell’insinuazione “supertardiva” del medesimo al passivo del fallimento di R. A. per un credito di lavoro. Ha ritenuto infatti ingiustificato il ritardo nella presentazione dell’istanza di insinuazione, nonostante l’omissione dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92, da parte del curatore, sia perchè tale avviso non era dovuto, non risultando alla data del fallimento che il S., già licenziato, fosse creditore del fallito; sia perchè, dato il regime di pubblicità delle sentenze dichiarative di fallimento, l’opponente era nelle condizioni di verificare agevolmente, dopo la pronuncia di sentenza favorevole nella causa promossa contro il R. davanti al giudice del lavoro, se il suo debitore era stato dichiarato fallito.
Il sig. S. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la curtela fallimentare intimata non ha resistito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con i due motivi di ricorso, denunciando rispettivamente violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si censura l’accertamento della ingiustificatezza del ritardo nella presentazione dell’istanza di ammissione al passivo, osservando che, ove il curatore abbia omesso l’avviso di cui all’art. 92, cit., il ritardo è giustificato, a meno che il curatore non provi – ciò che nella specie però non era avvenuto – che il creditore abbia avuto comunque conoscenza della dichiarazione del fallimento.
2. – La censura è fondata.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda cd. supertardiva, di cui alla L. Fall., art. 101, u.c., il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall’art. 92, integra la causa non imputabile del ritardo da parte del ricorrente, ma il curatore ha facoltà di provare che il creditore, pur in mancanza del predetto avviso, ha comunque avuto notizia del fallimento (Cass. 23302/2015, 21316/2015, 4310/2012).
Il Tribunale, invece, non si è attenuto a tale principio di diritto perchè, per un verso, ha dato ririlevo alla sussistenza o meno di un’obbligo del curatore di inviare l’avviso al creditore, che è invece irrilevante trattadosi di accertare la conoscenza della dichiarazione di fallimento da parte del creditore, non già di valutare il comportamento del curatore; per altro verso, ha ritenuto ingiustificabile il ritardo del ricorrente nonostante la mancanza di prova che il medesimo fosse effettivamente a conoscenza della dichiarazione di fallimento del debitore.
3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al capoverso del 2 e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Pistoia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016