Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11830 del 09/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 09/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 09/06/2016), n.11830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1761-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SALERNO PETROLI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5423/12/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 12/05/2014,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate di Salerno emetteva nei confronti della Salerno Petroli spa un avviso di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d) per maggiori ricavi relativi agli anni 2006 e 2007 e conseguenti riprese a tassazione.

La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP di Salerno che lo annullava parzialmente per l’anno 2007, rideterminando i maggiori ricavi accertati.

La contribuente impugnava la sentenza innanzi alla CTR della Campania che, con la sentenza indicata in epigrafe, annullava integralmente l’accertamento in relazione al mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 applicabile in caso di accessi presso la sede del contribuente o in caso di acquisizione di documenti contabili.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, rinotificato al legale rappresentante della società contribuente dopo i vani tentativi di portarlo a conoscenza del difensore nel giudizio di merito – risultato trasferito – affidato a due motivi, al quale la società contribuente non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.

L’Agenzia deduce con il primo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la CTR considerato che la verifica svolta non era stata eseguita con accesso nei locali del contribuente, ma presso la sede dell’Ufficio e con l’acquisizione della documentazione richiesta alla contribuente.

Con il secondo motivo si deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. La CTR non aveva considerato che la previsione del termine dilatorio fissato dal ricordato art.12 ai fini della validità dell’atto accertativo riguardava unicamente le verifiche compiute con accessi ispezioni nei locali del contribuente, non riguardando quelle in cui la pretesa impositiva fosse scaturita dall’esame di atti sottoposti all’amministrazione dallo stesso contribuente o dall’amministrazione esaminati in ufficio.

Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del primo.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata il 9 dicembre 2015, esaminando la questione, rimessa da questa sottosezione con ordinanza interlocutoria n. 527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.

Tale principio è stato disatteso dalla CTR che ha invece espressamente considerato l’operatività del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 non solo per le ipotesi di accesso presso i locali del contribuente, ma anche per quelle di acquisizione di documenti contabili da parte dell’Ufficio che secondo l’Ufficio hanno caratterizzato l’accertamento in esame, tenuto conto del verbale di accesso e di richiesta documenti riprodotto a pag. 3 del ricorso per cassazione, ove si afferma espressamente che la richiesta di documenti venne fatta presso la sede dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’errore nel quale è incorsa la CTR ha dunque inficiato la decisione impugnata.

In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016

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