Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11952 del 10/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 10/06/2016, (ud. 31/03/2016, dep. 10/06/2016), n.11952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24067/2009 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ILDEBRANDO

GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato MAURO FALZETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO FERRAZZANI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 84/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2000, e con il quale venivano recuperate maggiori imposte Irpef, Irap ed IVA. Ha dedotto la nullità dell’atto impositivo, per difetto di sottoscrizione, nonchè l’illegittimità del criterio di accertamento seguito.

La domanda è stata rigettata in entrambi i gradi.

Propone ora ricorso per Cassazione denunciando nuovamente la nullità dell’atto di accertamento, l’omessa motivazione e la violazione dei criteri legali di accertamento del reddito.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione impugnata ha ritenuto valida la sottoscrizione dell’accertamento da parte del funzionario delegato, ritenendo provata l’esistenza della delega. Nel merito ha considerato legittimo il criterio seguito dall’Agenzia per l’accertamento del reddito, e legittimo il mancato abbattimento che il contribuente aveva invocato a cagione della malattia che gli aveva fatto contrarre i ricavi.

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

Il ricorrente assume che l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da funzionario delegato, ma che l’Agenzia non ha fornito prova della delega.

Il giudice di secondo grado, avendo ritenuto invece in atti la delega, prendendo atto di quanto affermato da quello di primo grado, avrebbe violato la norma sulla regolare sottoscrizione degli atti fiscali, ed anche la regola sulla valutazione delle prove.

Il motivo è infondato.

Il giudice di primo grado aveva dato atto che la delega era depositata in Cancelleria, in particolare aveva fatto riferimento al provvedimento con cui il Direttore dell’Agenzia delegava ai coordinatori fiduciari la sottoscrizione di atti del valore inferiore ai 40 mila Euro.

La decisione impugnata ha preso atto di tale richiamo.

Da un lato, dunque, non v’è violazione dell’art. 42, per l’evidente ragione che la CTR non ha inteso tale norma nel significato sbagliato, ossia come regola che autorizza sottoscrizioni da parte di soggetti non legittimati perchè non forniti di delega; anzi, ha ben ritenuto che la delega sia necessaria, ed ha accertato che c’era.

Per altro verso, essendo giurisprudenza di questa Corte che, a fronte della eccezione di nullità della sottoscrizione, deve essere l’Agenzia a produrre la delega del dirigente, che legittima il funzionario alla sottoscrizione (da ultimo Cass. n. 24492 del 2015), la decisione impugnata ha ritenuto fornita la detta prova, richiamando l’accertamento compiuto in primo grado circa l’avvenuto deposito della delega nella Cancelleria della Commissione provinciale.

Il giudice di secondo grado, in sostanza, non ha come, ritiene il ricorrente, deciso dando per buona l’affermazione di una parte, ma ha confermato l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado quanto all’esistenza della delega.

2.- Con il secondo motivo si denuncia omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo.

Sostiene il ricorrente di avere eccepito, sia in primo che in secondo grado, la mancata allegazione degli studi di settore.

Meglio, ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento in quanto, pur basato su studi di settori, non conteneva alcun richiamo al contenuto di questi ultimi, che non erano del resto allegati all’atto impositivo, cosi che il contribuente non ne ha avuto conoscenza alcuna.

2.1.- Il motivo è infondato.

La Commissione, che pure mostra conoscenza del motivo di appello (p. 3), implicitamente lo rigetta.

E’ regola affermata da questa Corte che in tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 (cosiddetto Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un’interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell’interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d’invalidità o d’inammissibilità chiaramente irragionevoli (Cass. n. 18073 del 2008; Cass. n. 407 del 2015).

Dalla motivazione emerge che il contribuente era stato invitato a produrre documentazione e argomenti a contrasto dell’accertamento che il Fisco stava compiendo, e dunque messo a conoscenza dei criteri seguiti per la rideterminazione del reddito. Del resto, le difese spiegate dimostrano, al contrario, piena conoscenza dei metodi usati dall’Agenzia per l’accertamento fiscale.

3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione della legge sugli studi di settore.

Assume il ricorrente che gli studi di settore sono stati utilizzati pur in presenza di una contabilità regolare, e dunque per smentirla, mentre la legge impone che essi vengano utilizzati sono in caso di accertata irregolarità dei bilanci o delle scritture contabili.

Inoltre, gli studi sarebbero inattendibili, non avendo tenuto conto della malattia che ha indotto il ricorrente a contrarre i suoi guadagni.

Il motivo è infondato.

Invero, il ricorso agli studi di settore non presuppone affatto che la contabilità sia irregolare, trattandosi solo di uno strumento che è dato all’amministrazione per accertare, in presenza di un qualunque indice che lo imponga, la veridicità del reddito dichiarato dal contribuente. Si tratta di una regola ormai affermata da questa Corte, per cui il potere di accertamento dell’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e della L. n. 549 del 1995, art. 3, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente; nè tale potere accertativo è impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati (Cass. n. 6929 del 2013; n. 7871 del 2012).

Quanto alla denunciata omessa motivazione sulla rilevanza della malattia, al contrario di quanto assunto dal ricorrente, la decisione impugnata tiene conto del fatto che gli unici documenti esibiti all’Agenzia attestavano una malattia di 60 giorni, ed ha dunque ritenuto, con apprezzamento di fatto non censurabile in Cassazione, fondata la decisione dell’amministrazione di non ritenere rilevante l’invocato problema di salute.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione quanto alla applicazione delle sanzioni.

Ritiene che la sanzione può essere applicata solo quando l’accertamento della infedeltà della dichiarazione dei redditi è certo, e non già quando è basato su presunzioni semplici, come nella fattispecie.

Si tratta di un motivo infondato, poichè le sanzioni discendono dall’accertamento del maggior reddito, indipendentemente dal fatto che tale accertamento sia raggiunto con prova diretta o usando criteri presuntivi.

Cosi che l’eventuale omessa motivazione sul punto può essere integrata, trattandosi di questione che non richiede accertamenti in fatto, con l’affermazione del principio per cui la sanzione discende dall’accertamento sia che esso si fondi su prove dirette sia che invece faccia affidamento su presunzioni.

Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato alla rifusione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in 900,00 Euro oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016

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