Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12015 del 10/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 10/06/2016, (ud. 18/03/2016, dep. 10/06/2016), n.12015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22107/2013 proposto da:
N.N., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA S.S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO TOMASSINI, rappresentata e difesa dall’avvocato TOMMASO
CONTI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore Generale in carica pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3518/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’8/06/2012, depositata il 02/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22107/2013:
In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 22107 del 2013 si deposita la seguente relazione:
La Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza di primo grado ha rigettato l’opposizione all’intimazione di pagamento di Euro 6.766,81 emessa dall’Agenzia del demanio a carico di N.N. a titolo d’indennizzo per l’abusiva occupazione in (OMISSIS) di un tratto di arenile appartenente al demanio marittimo con la costituzione di un manufatto in miniatura dal 24/8/99 al 31/12/99.
A sostegno della decisione la Corte ha affermato: il Tribunale ha ingiustificatamente svalutato gli esiti del verbale di accertamento del 24/8/99 dal quale emerge l’accertamento dell’avvenuta costruzione abusiva sul predetto arenile, risultato occupato dalla N.. Gli esiti di tale accertamento hanno prodotto decreto penale a carico della N. con ammenda di Euro 160.
La prova testimoniale indotta in primo grado volta a circoscrivere ad un periodo occasionale e limitato tale occupazione deve di conseguenza ritenersi priva di valore processuale ed inammissibile in quanto sostanzialmente negativa su circostanze temporali.
Inoltre la richiesta di rateizzazione deve essere qualificata alla stregua di una ricognizione di debito.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione N..
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Dogane.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c., nonchè la violazione del principio del contraddittorio per avere la Corte d’Appello fondato la propria decisione su un documento, il decreto penale di condanna che non risultava essere stato ritualmente depositato, in quanto non offerto in comunicazione alla controparte e se prodotto in appello da ritenersi tardivo.
Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di motivazione, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello con motivazione confusa e perplessa dichiarato l’inammissibilità di una prova senza che fosse stata richiesta dalle parti tale valutazione.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1988 c.c., in quanto la ricognizione di debito determina esclusivamente l’inversione dell’onere della prova.
Le censure possono essere trattate unitariamente in quanto logicamente connesse. Esse sono tutte dirette a confutare l’accertamento di fatto compiuto, incensurabilmente dal giudice d’appello ancorchè siano prospettate sotto la veste formale anche di vizi aventi ad oggetto errores in iudicando od in procedendo.
Deve al riguardo evidenziarsi che in ordine alla prova testimoniale la valutazione della Corte d’Appello d’inammissibilità si fonda sulla natura meramente negativa delle circostanze riferite. Si fonda cioè su una valutazione di merito del contenuto della deposizione e non su ragioni “esterne” alla deposizione testimoniale volte ad inficiarne la validità.
Per quanto riguarda la qualificazione giuridica della rateizzazione richiesta come ricognizione o riconoscimento di debito la censura prospettata al riguardo è radicalmente inammissibile limitandosi a indicare il regime giuridico dell’onus probandi senza precisare perchè tale qualificazione sia illegittima o non conforme a legge.
Quanto al dedotto mancato esame del decreto penale di condanna la censura è formulata in modo generico non mirando a contestare specificamente l’ammissibilità della produzione in questione o la sua intempestività.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.
Il Collegio in ordine alla memoria depositata dalla parte ricorrente osserva che la decisione della Corte non si fonda soltanto sul decreto penale ma anche sugli esiti del verbale di accertamento del 24/8/99 con conseguente valutazione complessiva del materiale istruttorio. Ne consegue l’irrilevanza delle modalità di produzione documentale del decreto penale. Peraltro la dedotta tardività viene formulata in modo articolato solo nella memoria.
In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione delle spese processuali del presente giudizio.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2500 per compensi e Euro 100 per esborsi oltre ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, è dovuto un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato dal ricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2016