Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28588 del 20/12/2013
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28588 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso 1669-2008 proposto da:
n
CS ACQUE “AVV. G. BRUNO” 80022740874, IN PERSONt
PRESIDENTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato PETROLO
MARINA, rappresentata e difesa dall’avvocato LAUDANI
LUIGI;
– ricorrente contro
2013
2479
C2/
CS ACQUEDOTTO ETNEO OGGI ACOSET SPA IN PERSONA DEL
LEGALE RAPP.TE P.T., PORTALE FERDINANDO, IDROMINERALE
SICILIANA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimati –
sul ricorso 2740-2008 proposto da:
Data pubblicazione: 20/12/2013
IDROMINERALE SICILIANA SRL 021340270871, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo
studio dell’avvocato ROMA MICHELE, rappresentata e
difesa dadavvocatTSGRANOZZI GAETANO51
-9.Q13
”
– controri corrente e ricorrente incidentale –
CS ACQUE “AVV. G. BRUNO”, CS ACQUEDOTTO ETNEO (OGGI
ACOSET SPA), PORTALE FERDINANDO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1269/2006 del TRIB.REG. ACQUE
PUBBL. di PALERMO, depositata il 04/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’estinzione per rinuncia.
contro
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 22.11-4.12.2006 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la
Sicilia,pronunziando in grado di appello,ai sensi dell’art. 141 co. 3 del T.U. Acque Pubbliche in
una controversia possessoria,ad oggetto di derivazione di acque, promossa dal Consorzio Acque
“G.Bruno” di S.Maria Licodia (R.D. 11.12.1933 n. 1775) nei confronti di tale Ferdinando
successivo intervento del Consorzio Acquedotto Etneo,in parziale riforma delle sentenze di
primo grado, non definitiva del Pretore di Bracavilla in data 21.2.97,che aveva accolto la
domanda nei confronti della S.I.S. e dichiarato carente di legittimazione il Portale,e definitiva
del Tribunale di Catania,sez.dist. di Adrano,del 3.4.2000,che aveva liquidato il risarcimento dei
danni in £ 220.113.110, oltre interessi,con condanna della S.I.S. alle spese,eliminava le
statuizioni ripristinatorie e rigettava la richiesta risarcitoria,con integrale compensazione delle
spese del doppio grado.
A seguito dei ricorsi, principale del Consorzio attore,incidentale della contoricorrente S.I.S.,non
costituitisi il Portale ed il Consorzio Etneo,veniva fissata l’odierna udienza di discussione,in
vista della quale le parti costituite hanno depositato in cancelleria il 27.10 c.a. una dichiarazione
di reciproca rinunzia agli atti del giudizio e contestuale accettazione,sottoscritta dai rispettivi
legali rappresentanti p.t. e controfirmate dai difensori costituiti.
Tanto premessY,constatata la regolarità e tempestività delle rinunzie,non resta che dichiarare
estinto il giudizio ex artt. 306,390,391 u.c. c.p.c.,senza pronunzia sulle spese,tenuto conto della
reciproche accettazioni.
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P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del suddetto processo.
Così deciso in Roma il 27 novembre 2013.
Portale e,successivamente,dell’intervenuta S.I.S. Società Idrominerale Siciliana s.r.1.,con