Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12186 del 14/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 14/06/2016), n.12186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12580-2012 proposto da:

R.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO SCANZANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EUTIMIO MONACO giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., in qualità di erede di P.

G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO, 77, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO NERI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.V., D.C., M.M., C.

C., D.B.N., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10450/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA dell’11/04/2011, depositata il 12/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Eutimio Monaco difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Claudio Neri difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. R.N. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza n. 10450 del 2011, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale da lui proposto contro la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso del 24 agosto 2004, nonchè inefficace un ricorso incidentale proposto avverso la stessa sentenza da P.G..

Il ricorso per revocazione è stato proposto contro P. G. e le altre parti che nel giudizio che diede luogo alla sentenza impugnata non si erano costituite, cioè D. C., + ALTRI OMESSI .

2. Al ricorso ha resistito con controricorso P.F., nella qualità di erede del defunto P.G., mentre non hanno svolto attività difensiva le altre parti intimate.

3. Dovendo la decisione sul ricorso ex art. 391-bis c.p.c. avvenire in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ai fini della valutazione di ammissibilità della revocazione è stata redatta relazione, della quale è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti costitUite unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. (nella quale, per errore materiale è stata indicata la costituzione del deceduto P.G., anzichè di P.F., quale suo erede) sono state svolte le seguenti considerazioni:

“…. 4. Il ricorso appare manifestamente inammissibile, in quanto denuncia un preteso errore di fatto che, in realtà, risulterebbe –

se esistesse un preteso errore di diritto della sentenza impugnata.

Queste le ragioni.

4.1. Giova ricordare che la decisione impugnata ha deciso sul ricorso proposto in via principale dal R. con atto notificato il 28 ottobre 2005, avverso la sentenza n. 222/04 del 24 agosto 2004 della Corte di Appello di Campobasso, con la quale il suo appello avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di quella città, di determinazione delle modalità dell’esecuzione di obblighi di fare in suo danno intrapresa da P.G., era stato dichiarato ammissibile ma rigettato nel merito. Il P. a sua volta aveva spiegato ricorso incidentale, mentre le altre parti intimate con i due ricorsi non avevano svolto attività difensiva.

La Corte, dopo aver disposto le riunione dei ricorsi ha rilevato la tardività del ricorso principale e, quindi, in ragione della sua natura di impugnazione incidentale tardiva, dichiarato inefficace l’incidentale, con la seguente motivazione:

“Il collegio ritiene infatti di dare continuità al consolidato orientamento espresso da questa stessa Corte con sentenza 22 marzo 2007, n. 14591, a mente del quale la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c., ma neppure all’appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poichè detto appello assume necessariamente valore di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in executivis nelle forme di cui all’art. 612 c.p.c. e segg., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.

5. Del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (e, in virtù della vista equiparazione, anche gli appelli avverso ordinanze ai sensi dell’art. 612 c.p.c.), non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione) e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 817; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3466; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991, n. 13055; Cass. 20 giugno 1994, n. 5932; Cass. 24 marzo 1995, n. 3478; Cass. 4 marzo 2000, n. 2450;

Cass. 26 luglio 1996, n. 6753; Cass. 4 novembre 1997, n. 10823; Cass. 8 aprile 1998, n. 3629; Cass. 3 gennaio 2001, n. 44).”.

4.2. Tanto ricordato la lettura del ricorso per revocazione evidenzia che parte ricorrente, dopo una premessa che sostiene che l’ordinanza a suo tempo ritenuta appellabile dalla sentenza della Corte territoriale di Campobasso avrebbe portato quella Corte a decidere un giudizio di appello su una decisione impugnata, l’ordinanza del Tribunale di Campobasso, che non si doveva reputare equivalente ad una decisione resa su un’opposizione all’esecuzione, adduce che la Corte di Cassazione avrebbe applicato il termine di impugnazione al netto della sospensione per il periodo feriale incorrendo per detta ragione in un errore di calcolo, perchè la sospensione invece operava.

L’asserto in tal modo si concreta nella deduzione già nella premessa di un errore di diritto che la sentenza impugnata avrebbe commesso nel considerare l’ordinanza, resa dal Tribunale e reputata appellabile dalla Corte di Campobasso, come decisione avente la sostanziale natura di decisione su un’opposizione all’esecuzione.

Anche la deduzione che se ne fa poi derivare circa il preteso errore di calcolo, supponendo l’errore di diritto nella premessa e quello conseguente di reputare la controversia non soggetta alla sospensione, si sostanzia nella denuncia di un errore di diritto.

Ne deriva che appare configurabile una manifesta inammissibilità del ricorso in revocazione, non senza che debba rilevarsi – del tutto superfluamente – che gli stessi pretesi errori di diritto predicati dal ricorrente sarebbero, se fosse possibile sindacare gli errori di diritto della Corte di Cassazione, palesemente insussistenti.

Invero, la giurisprudenza che indusse la sentenza impugnata a dichiarare inammissibile per tardività il ricorso per cassazione ordinaria, cioè quella che rende impugnabile con l’appello (o, vigente il regime del’art. 616 c.p.c. introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7) l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c. che assuma improprio contenuto decisorio, perviene a quella conseguenza qualificando l’ordinanza come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un’opposizione sull’an dell’esecuzione.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per lege.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile-3, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2016

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