Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12335 del 15/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 15/06/2016), n.12335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19413-2011 proposto da:

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 124, presso lo studio

dell’avvocato SIMO DOTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

FRANCESCO LAURO, MARCO MOCELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA POLETA MOBILITA’ A.N.M. S.P.A., c.f. (OMISSIS), in

perso del legale rappresentante pro tempore, già elettivamente

domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 96, presso lo studio

dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliata presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4842/2010 della CORTE D’APPELLO di POLI,

depositata il 30/07/2010 R.G.N. 4490/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.4842/2010, depositata il 30 luglio 2010, la Corte d’Appello di poli, in riforma della sentenza resa in primo grado dal tribule della stessa città rigettava là domanda svolta da M. L. nei confronti di Azienda poleta Mobilità e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio. Con tale domanda la lavoratrice chiedeva che, previa declaratoria di nullità di pattuizioni individuali e collettive contrarie, il periodo di formazione lavoro venisse computato nella sua anzianità di servizio senza alcu esclusione; e che conseguentemente venisse dichiarata dovuta anche la voce retributiva denomita CAU B spettante ai lavoratori in forza della stipula del CCNL 27.11.2000; e che pertanto l’azienda ANM venisse condanta al pagamento della somma indicata in ricorso oltre accessori e spese.

A fondamento della decisione di rigetto la Corte d’appello sosteneva che la questione della spettanza della voce retributiva in discussione non inerisse ad u progressione economica legata alla anzianità di servizio ovvero al valore degli scatti di anzianità, ma fosse bensì legata ad u nuova dimica salariale determita in sede collettiva per tutti i lavoratori, ed in base alla quale il trattamento spettante a fini economici al persole con CFL in servizio alla data del 27.11.2000 era assimilato a quello corrisposto ai nuovi assunti. Tale discipli dunque, secondo la Corte, non violava il disposto del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5 conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863 il quale prevede che “Ai contratti di formazione lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplino il lavoro subordito in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indetermito, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro.”.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre la lavoratrice con un’unico articolato motivo di censura; cui resiste l’Azienda poleta Mobilità con controricorso. M.L. ha depositato memoria ex art. 378 c.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugta per violazione e falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12 conv. in L. 19 dicembre 1984, n. 863 e dell’art. 12 disp. gen.. Nonchè omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sostiene a fondamento del motivo che la ricorrente fosse stata assunta con c.f.l. il 7.6.1999 e che il proprio trattamento retributivo successivo alla conversione del rapporto era stato delineato da u sequenza di contratti collettivi ovvero con gli art. 3 e 2 del CCNL 27/111/2000, con l’accordo del 2 marzo 2000 e con l’accordo Aziendale del 29 marzo 2001.

Si precisa che oggetto del contendere è la differenza tra la voce retributiva CAU a tutt’oggi percepita dalla ricorrente e le CAU intere, differenza che il contratto aziendale individua in u colon B e che per comodità è stata chiamata CAU B, la quale è stata attribuita solo a coloro che alla data del 27.1.12000 erano in forza con contratto a tempo indetermito.

2.- Prelimirmente, va osservato che l’eccezione di immissibilità recte, improcedibilità) del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c., n. 4 sollevata dalla controricorrente è infondata. La norma, nell’interpretazione logica datane da questa Corte, non impone infatti il deposito di tutto ciò che (atti, documenti, contratti) fosse stato depositato nei gradi di merito, e nemmeno la specifica indicazione di quando e ad opera di chi, nell’ipotesi in cui – come si è verificato nella fattispecie – la normativa contrattuale è pacifica, circoscritta e richiamata nel testo del ricorso e degli altri atti prodotti.

3.- Nel merito il ricorso è infondato.

3.1. Innzitutto, occorre richiamare la giurisprudenza formatasi specificamente in ordine al medesimo contenzioso della presente causa e precisamente la sentenza Cass. n. 18946 del 2014, seguita da numerose altre, tutte conformi: Cass. nn. 18947, 18948, 18949, 18950, 18951, 19434, 19435, 19436; Cass. n. 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338; da ultimo, v. pure la recentissima Cass. n. 25256 del 2015.

4. L’Accordo ziole 11.4.1995, art. 7, nel regolare il trattamento retributivo spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non contemplava le competenze accessorie unificate (“la retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale”), che difatti non sono state erogate – e neppure rivendicate – per il periodo di svolgimento del contratto di formazione e lavoro. Oggetto della domanda non è la mancata erogazione delle competenze accessorie unificate nel periodo di formazione e lavoro, non avendo il lavoratore contestato la legittimità del trattamento economico percepito durante l’esecuzione di tale contratto fino al momento della trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indetermito. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere legittima la previsione di trattamenti retributivi sotto alcuni profili inferiori per i lavoratori in formazione lavoro, in ragione della peculiarità di questo contratto in cui u parte del tempo è dedicata alla formazione (cfr. Cass. 15.5.2008, n. 12321 e Cass. 29.1.1998, n. 887).

4.1. Occorre altresì premettere che esula dall’oggetto del contendere ogni questione concernente la legittimità di tale contratto, trasformato in rapporto a tempo indetermito alla sua scadenza. La causa petendi della rivendicazione economica non risiede nell’assunto dell’esistenza di vizi del contratto di formazione lavoro, tali giustificarne la conversione giudiziale in rapporto di lavoro subordito a tempo indetermito. Nella controversia non si fa questione di diritti patrimoniali consequenziali all’accertamento della conversione del rapporto con effetto ex tunc. 5. Venendo all’esame delle fonti normative che regolano la fattispecie, deve osservarsi quanto segue.

5.1. L’Accordo ziole prelimire del 2.3.2000, intendendo operare “u riforma della retribuzione…”, stabilì, al punto 3, che, a livello di contrattazione aziendale, le parti sociali avrebbero proceduto “alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne u semplificazione e raziolizzazione” e che in quest’ambito sarebbe stata definita “la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente C.C.N.L.”.

5.2. Il successivo Accordo ziole 27.11.2000, all’art. 2, lett. F), ebbe a precisare che “Ai fini dell’attribuzione della retribuzione aziendale, i CFL in corso alla data di sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti. Di conseguenza per essi deve valere quanto è stato determito o sarà determito a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell’accordo 2 marzo 2000 e successive integrazioni”.

5.3. L’Accordo aziendale del 29.3.2001, intervenuto per dare attuazione ai predetti accordi zioli, ha così provveduto a definire, “nel rispetto dei diritti acquisiti, u nuova struttura della retribuzione aziendale”, nonchè “la retribuzione aziendale da corrispondere ai nuovi assunti a decorrere dal 1 genio 2001”. In tale contesto ha previsto di: “- uniformare e definire per il persole in servizio a tempo indetermito l’importo della CAU nell’ambito dello stesso parametro trasformando in assegno ad persom (come stabilito dalla colon 8 della tabella allegata) la differenza tra il valore economico attualmente corrisposto e quello che si andrà a corrispondere”; “- corrispondere al persole attualmente in forza che assumerà, successivamente all’inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo, le CAU della colon A e l’importo indicato dalla colon 8 relativamente al nuovo parametro assegto”;” – corrispondere al persole assunto successivamente al 27.11.2000 la voce CAU indicata nella colon A della tabella allegata”.

6. Parte ricorrente assume che la previsione di cui all’art. 2, lett. F), dell’Accordo ziole del 27.11.2000, nel contemplare l’equiparazione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso ai nuovi assunti, ai fini della determizione della “quota delle voci salariali aziendali” da riservare agli stessi in sede di “attribuzione della retribuzione aziendale”, violerebbe il disposto di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1 nell’interpretazione fornita da Sezioni Unite sent. n. 20074 del 2010.

7. Secondo tale pronuncia, in caso di trasformazione in rapporto a tempo indetermito, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva (come nel caso degli aumenti periodici di anzianità).

7.1. Quando si tratta di verificare la computabilità del periodo di formazione e lavoro nell'”anzianità di servizio” dei lavoratori assunti inizialmente con contratto di formazione e lavoro ed il cui rapporto sia stato poi trasformato in ordirio lavoro a tempo indetermito (art. 3 cit., comma 5) ovvero che siano stati assunti a tempo indetermito, con chiamata nomitiva, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro (art. 3 cit., comma 12), la particolare garanzia posta, per il lavoratore, dall’art. 3, commi 5 e 12, cit., non riguarda solo gli istituti di fonte legale (quale all’epoca l’indennità di anzianità ed attualmente il trattamento di fine rapporto), che, in ragione di tale prescrizione, non sono suscettibili di deroghe in peius ad opera della discipli collettiva, ma anche istituti di fonte contrattuale la cui regolamentazione sia interamente rimessa alla contrattazione collettiva.

7.2. Il problema si era posto con specifico riferimento agli aumenti periodici della retribuzione, istituto non previsto dalla legge e quindi interamente rimesso alla regolamentazione collettiva, in quanto la normativa contrattuale, nel regolamentare appunto gli scatti di anzianità del lavoratore, aveva escluso dal computo dell’anzianità utile il periodo del contratto di formazione lavoro.

7.3. E stato così affermato che ” Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l’istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell’anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L’equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplire nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discrimitorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l’anzianità di servizio può valere tanto o poco – ciò rientra nell’ambito dell’autonomia collettiva – ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, “sterilizzare” il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.

7.4. Sotto questo profilo l’equiparazione suddetta opera anche come u clausola di non discrimizione: il lavoratore, u volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discrimito in ragione del fatto che u porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell’equiparazione legale suddetta. Alogamente non sarebbe possibile u discipli differenziata in ragione della pregressa formazione perchè ciò integrerebbe la fattispecie di u discrimizione vietata…” (S.U., sent. cit.).

8. Osserva il Collegio che, nel caso in esame, non si controverte della discipli riguardante l’applicazione degli istituti contrattuali collegati all’anzianità di servizio, come gli scatti di anzianità e i passaggi automatici di classe stipendiale. La componente retributiva denomita CAU B, o assegno ad persom, è un istituto contrattuale la cui erogazione non trova fondamento nell’anzianità di servizio, di talchè non appaiono direttamente invocabili i sopra citati principi delle S.U., piemente condivisi anche da questo Collegio e che nemmeno l’Azienda ricorrente contesta.

9. Risulta dal tenore degli Accordi zioli, nel significato letterale e in u lettura sistematica della clausole, che le parti sociali, intendendo operare u riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne u semplificazione e raziolizzazione nel contesto di u riforma della retribuzione, equipararono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso ai nuovi assunti (come si è visto, l’accordo collettivo ziole 27.11.2000 prevede a tal fine: “i CFL in corso alla data di sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti”); ciò al solo, limitato fine di definire la quota delle voci salariali aziendali da riservare agli stessi, con esclusione delle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato. Nessun elemento emergente dalle parole usate o dal senso complessivo della clausole consente di ritenere che, con tali previsioni, le parti collettive abbiano inteso pregiudicare i diritti derivanti dall’anzianità di servizio maturata dai lavoratori durante – o per effetto – del contratto di formazione e lavoro o abbiano inteso introdurre un trattamento discrimitorio o comunque lesivo di diritti quesiti. Dette clausole, prive di tale significato, si prestano invece ad essere interpretate in conformità alla norma imperativa di cui si discute.

9.1. L’Accordo aziendale del 29 marzo 2001 ha dettato, a sua volta, u discipli in linea con l’Accordo ziole, interpretato nel rispetto della L. n. 863 del 1984. La componente CAU B, qualificata assegno ad persom, corrisponde – nell’accertamento di fatto compiuto in sede di giudizio di merito – alla differenza tra il trattamento percepito dal persole in servizio prima dell’accordo e quello, di minore importo, risultato dalla revisione dell’istituto. Il dato di fatto è circostanza pacifica in giudizio. Ciò non può che corroborare l’assunto secondo cui l’intenzione delle parti contraenti fosse quella di garantire il rispetto del principio di irriducibilità della retribuzione (art. 2103 c.c.), state la volontà, espressamente enunciata, di fare salvi, nella “nuova struttura della retribuzione aziendale”, “i diritti acquisiti”.

9.2. Tale principio certamente interessava coloro che alla data dell’Accordo ziole del 27.11.2000 già percepivano le competenze accessorie unificate, ma non coloro che – come i lavoratori con CFL e i nuovi assunti – non percepivano tale emolumento. Costoro non potevano dunque subire il pregiudizio che l’assegno ad persom era destito a compensare.

9.3. Tale interpretazione è coerente con il senso delle parole usate nella prima parte della clausola, diretta ad “uniformare e definire per il persole in servizio a tempo indetermito l’importo della CAU nell’ambito dello stesso parametro trasformando in assegno ad persom (come stabilito dalla colon 8 della tabella allegata) la differenza tra il valore economico attualmente corrisposto e quello che si andrà a corrispondere”, previsione testualmente riferibile alla sola funzione di “compensazione” tra il trattamento in atto e il minore importo che sarebbe stato erogato in futuro a tutto il persole in servizio.

10. Nè potrebbe invocarsi l’esistenza di un diritto quesito.

10.1. Giova ricordare che nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di u successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordito, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (Cass. n. 20838 del 2009, n. 1576 del 2000;

v. pure Cass. n. 3982 del 2014).

10.2. Nel caso in esame, le c.d. CAU, nel valore riconosciuto al persole prima della revisione dell’istituto e della riduzione della sua misura, non erano mai entrate nel patrimonio individuale dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; pertanto, costoro non potevano vantare alcun diritto quesito in ordine alla loro percezione nella corrispondente misura per il futuro.

10.3. Per la stessa ragione, l’attribuzione della sola voce CAU indicata nella colon A della tabella allegata all’accordo aziendale non ha introdotto un trattamento discrimitorio per i lavoratori assunti a seguito di trasformazione del contratto di formazione e lavoro, che non hanno subito alcu decurtazione del trattamento retributivo in essere, nè potevano vantare diritti (ma mere aspettative) circa il futuro riconoscimento delle CAU nella stessa misura dei lavoratori che in precedenza già le percepivano.

10.4. Come affermato da Cass. n. 6018 del 2009, alla stregua del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3 convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indetermito il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, gli istituti, di legge e di contratto collettivo, collegati a detta anzianità retroagiscono alla stipula del contratto di formazione e lavoro, mentre per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto.

11. Nè la recente sentenza n. 13496 del 13 giugno 2014 di questa Corte ha affermato principi diversi per avere dichiarato l’illegittimità della previsione contenuta nell’accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri del 25 luglio 1997 che, nel sopprimere il c.d.

terzo elemento salariale, lo aveva mantenuto in vita per i soli lavoratori già in forza a tempo indetermito alla medesima data. In tale fattispecie, è stata ritenuta la disparità di trattamento –

come si desume dalla sentenza – per il fatto che un determito istituto salariale non fosse stato “mantenuto” per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso alla data dell’accordo, senza che tale diversità di trattamento rispetto ai lavoratori già in forza a tempo indetermito fosse giustificata dall’esistenza di elementi precisi e concreti.

12. Esclusa la violazione denunciata in ricorso, l’attribuzione di “quote di voci salariali” rientra nell’ambito delle valutazioni e le scelte dell’autonomia collettiva nella determizione delle componenti del trattamento retributivo e non è consentito al giudice del merito valutare la raziolità del regolamento di interessi realizzato dalle parti sociali, a meno che le predette disposizioni non violino specifiche norme di diritto.

13. Quanto alla conformità alla discipli in materia di contratti a tempo determito (al cui genus appartiene anche il contratto di formazione e lavoro) dell’Unione europea dettata dall’accordo quadro sul lavoro a tempo determito, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determito, deve osservarsi che – come emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia -, per quanto riguarda l’indennità per anzianità di servizio, i lavoratori a tempo determito non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indetermito comparabili (v., in tal senso, sentenze Del Cerro Alonso, punti 42 e 47, nonchè Impact, punto 126). La Corte ha poi ritenuto che rientrano nella nozione di “condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, le indennità trienli di anzianità di servizio (v., in tal senso, citate sentenze Del Cerro Alonso, punto 47; Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, punti da 50 a 58, nonchè ordinza del 18 marzo 2011, Montoya Medi, C-273/10, punti da 32 a 34).

13.1. Deve osservarsi, tuttavia, che la fattispecie in esame – per tutti i motivi sopra esposti – non riguarda u indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio.

13.2. Giova pure rilevare che, la clausola 2, punto 2, dell’accordo quadro conferisce agli Stati membri un margine di discreziolità per quanto attiene all’applicazione dell’accordo quadro a talune categorie di contratti o di rapporti di lavoro. Infatti, detta disposizione offre agli Stati membri e/o alle parti sociali la facoltà di sottrarre al campo di applicazione di tale accordo quadro i “rapporti di formazione professiole iniziale e di apprendistato” nonchè i “contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professiole pubblico o che usufruisca di contributi pubblici” (sentenze Adeneler, punto 57; Sibilio, punti 52 e 53, nonchè Della Rocca, punto 35).

14. In via subordita, parte ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell’assegno ad persom almeno dal momento del transito al parametro (158), successivo a quello di primo inquadramento (140) attribuito all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro.

Sostiene che, anche qualora si ritenesse corretta l’interpretazione dell’accordo aziendale quanto al riconoscimento della sola componente di cui alla colon A in sede di prima applicazione (“corrispondere al persole assunto successivamente al 27.11.2000 la voce CAU indicata nella colon A della tabella allegata”), non potrebbe comunque negarsi l’attribuzione anche della componente di cui alla colon B in un momento successivo, quello del transito del lavoratore nel successivo parametro retributivo, stante la volontà delle parti collettive di “corrispondere al persole attualmente in forza che assumerà, successivamente all’inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo, le CAU della colon A e l’importo indicato dalla colon 8 relativamente al nuovo parametro assegto”.

14.1. Anche tale censura è infondata. La sentenza impugta ha osservato, con interpretazione immune da vizi logici e svolta in corretta applicazione del canoni di ermeneutica contrattuale, che la locuzione “persole attualmente in forza” non può che riferirsi a quello già in servizio prima del 27.11.2000, perchè solo per esso è previsto il meccanismo di adeguamento della voce integrativa di cui alla tabella B, allo scopo di agganciane il valore economico al nuovo parametro acquisito, limitando in tal modo l’effetto erosivo derivante dalla cristallizzazione del valore indicato nella tabella A. Inoltre, l’opposta interpretazione renderebbe incoerente il riferimento contenuto nell’accordo aziendale rispetto alle indicazioni di quello ziole, sopra esamite.

15. La memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dalla difesa della ricorrente non introduce nuovi argomenti atti a giustificare un revirement, atteso che non viene in alcun modo presa in esame – e, invero, neppure menziota – la giurisprudenza di questa Corte formatasi in ordine al medesimo contenzioso. Vengono, invece citate, a presunto supporto del ricorso, le recenti sentenze nn. 8295 e 9620 del 2015 di questo stesso Collegio.

15.1. Orbene, come peraltro chiarito anche nell’ultimo paragrafo del punto 5) di tali sentenze del 2015, la vicenda esamita in quella sede precisamente la stessa già esamita dal questa Corte con le sentenze nn. 18944, 18945, 19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432, 19433 del 2014, menziote al punto 4 delle sentenze nn. 8295 e 9620 del 2015 –

non era sovrapponibile a quella oggetto del diverso contenzioso instaurato nei confronti della società A.N.M..

15.2. Come può evincersi chiaramente dal tenore testuale delle sentenze nn. 18944, 18945, 19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432, 19433 del 2014 della Corte, in tali diversi giudizi, i lavoratori dipendenti della convenuta C.S.T.P. Azienda di Mobilità erano stati precedentemente assunti dalla A.N.M. di (OMISSIS) con contratto di formazione e lavoro convertito, alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo indetermito, ed erano poi transitati alle dipendenze della C.S.T.P. per effetto di passaggio diretto avvenuto ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 20, allegato A. Costoro avevano lamentato che la convenuta non aveva loro corrisposto tutte le indennità in precedenza godute, per non avere considerato il periodo di formazione e lavoro a tutti gli effetti come anzianità di servizio in relazione a “scatti di anzianità, indennità aziendali di presenza giorliera e di guida e alla differenza di c.a.u. in origine percepite, rispetto a quelle corrisposte in conseguenza del passaggio a C.S.T.P.”. Dunque, la pretesa afferiva alla conservazione delle CAU nella misura già in precedenza percepita durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di A.N.M. (“…c.a.u. in origine percepite…”).

15.3. Sulla scorta di tali premesse, è stato affermato dalla Corte che dal passaggio ex art. 20, allegato A, R.D. cit., qualificabile cessione di contratto e non successione nel tempo di autonomi contratti, scaturiva in applicazione della norma imperativa di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3 convertito dalla L. n. 863 del 1984, art. 1, nella interpretazione datane da questa Corte (v. Cass. ss.uu.

n. 20074 del 2010), il diritto del lavoratore al computo dell’intera anzianità di servizio (compreso il periodo di assunzione con contratto di formazione e lavoro) maturata presso il precedente datore di lavoro e la necessità di considerare, quale data di assunzione quella del contratto di formazione e lavoro presso A.N.M. al fine di “individuare i lavoratori ai quali era conservato, ad persom, il più favorevole trattamento economico goduto prima delle modifiche introdotte con la norma collettiva”. E’ stato difatti osservato in quella sede che il lavoratore “…percepiva al momento del passaggio presso C. S. T. P. gli emolumenti oggetto della pretesa aziota”.

15.4. Dunque, nei casi ivi esamiti, i lavoratori avevano rivendicato, nei confronti della C.S.T.P., la conservazione ad persom degli emolumenti – tra quali le CAU – che già percepivano durante il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’A.N.M., situazione all’evidenza del tutto diversa da quella oggetto del presente ricorso in cui non risulta che il lavoratore abbia mai percepito nel periodo di formazione e lavoro le competenze accessorie unificate.

15.5. In conclusione, il caso in esame non è sovrapponibile a quelli esamiti da questa Corte con le sentenze nn. 18944, 18945, 19427, 19428, 19429, 19430, 19431, 19432, 19433 del 2014 e nn. 8295 e 9620 del 2015. Il caso è, invece, sovrapponibile a quelli decisi con le sentenze nn. 18946, 18947, 18948, 18949, 18950, 18951, 19434, 19435, 19436 del 2014 e Cass. n. 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338 del 2014, e, da ultimo, a Cass. 25256 del 2015, nelle quali si dà atto che la componente CAU B, qualificata assegno ad persom, corrispondendo alla differenza tra il trattamento già percepito dal persole e quello, di minore importo, risultato dalla revisione dell’istituto, era riferibile solo a coloro che alla data del 21 novembre 2000 già percepivano le competenze accessorie unificate, ma non coloro che, come i lavoratori assunti dalla A.N.M. con contratto di formazione e lavoro e i nuovi assunti – non le percepivano a tale data.

16. Va quindi ribadito il principio secondo cui non violano il D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863 del 1984, nè introducono un trattamento discrimitorio, le clausole della contrattazione collettiva ziole che, nel contesto di u riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro in corso dal persole già in servizio con rapporto a tempo indetermito, equiparando i primi al persole di nuova assunzione ai limitati fini della attribuzione di nuove voci salariali aziendali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.

17. Il ricorso va dunque respinto.

18. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti, considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alla giurisprudenza di legittimità formatasi in argomento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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