Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12353 del 15/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 15/06/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 15/06/2016), n.12353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9460-2015 proposto da:

P.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONA CATI, giusta procura a margine dell’atto di citazione;

– ricorrente –

contro

LA FENICE SRL., NEW DIERESIN 2000 s.r.l.;

– intimate –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA

che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione,

in camera di consiglio, rigetti l’istanza di regolamento di

competenza, con le conseguenze di legge;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nel 2014 P.U. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la società La Fenice s.r.l., proprietaria dell’Acquapark Acquazzurra, ove lo stesso si era infortunato mentre si trovava a bordo di una delle attrazioni del parco, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni;

– la convenuta chiamava in causa la società produttrice della struttura ed eccepiva tempestivamente l’incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Matera, foro del convenuto e luogo ove è sorta l’obbligazione;

– l’attore replicava di aver incardinato la causa presso il Tribunale di Taranto in applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. U codice del consumo, in quanto foro del consumatore;

-il Tribunale di Taranto, con ordinanza comunicata al ricorrente in data 16.3.2015 accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Matera, osservando tra l’altro che non potesse farsi applicazione della disciplina relativa al foro del consumatore avendo l’attore introdotto la domanda qualificando l’azione in termini di responsabilità extracontrattuale. P.U. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, evidenziando tra l’altro che in altra parallela causa introdotta dal fratello per il medesimo infortunio sempre dinanzi al Tribunale di Taranto, l’identica eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società convenuta è stata rigettata.

Il regolamento di competenza è stato tempestivamente proposto, nei trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza contenente la pronuncia declinatoria della competenza.

La società convenuta e la chiamata in causa non hanno, in questa sede, svolto attività difensiva.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo rigettarsi il regolamento di competenza, attesa la chiara riconduzione all’area della responsabilità extracontrattuale, da parte dello stesso attore, della domanda dal medesimo proposta. Solo a seguito della sollevata eccezione di incompetenza territoriale l’attore, usufruendo dei termini ex art. 183 c.p.c., avrebbe ricondotto all’area contrattuale il suo rapporto con la proprietà del parco acquatico all’interno del quale avvenne l’infortunio, richiamando l’applicabilità delle norme sul foro del consumatore.

Deve convenirsi con le osservazioni del Procuratore Generale: il foro del consumatore si applica solo alle controversie aventi ad oggetto la vita o l’esecuzione del contratto mentre non si applica a controversie quali quelle in esame, in cui l’esistenza di un rapporto contrattuale tra attore e convenuto costituisce solo uno degli elementi della fattispecie, e non giustifica l’applicazione delle norme, derogatorie rispetto alla regola ordinaria, che disciplinano il foro del consumatore (v. Cass. n. 6116 del 2012 e Cass. n. 5928 del 2012).

Il regolamento di competenza va quindi rigettato, appartenendo la competenza al Tribunale di Matera.

Nulla sulle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per regolamento di competenza è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte regola la competenza dichiarando la competenza del Tribunale di Matera, dinanzi al quale rimette le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2016

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