Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12564 del 17/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 17/06/2016), n.12564
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9858/2010 proposto da:
EQUITALIA ETR SPA, in persona dell’Amm.re Delegato e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
NOMENTANA 403 B/2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA
FIORINI, rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.A., MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,
depositata il 05/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza n. 93/09/09, depositata in data 05.09.09 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, accogliendo l’appello di S.A., riformava la sentenza di primo grado ed annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata in data 23.04.2007, relativa ad IVA, IRPEF, IRAP, ritenute alla fonte per l’anno di imposta 2002 e sanzioni.
Il giudice di appello, in ordine al vizio dedotto di omessa sottoscrizione delle cartelle di pagamento riteneva di dover fare applicazione della L. n. 31 del 2008, art. 36, comma 4 ter, ancorchè sopravvenuta, in quanto pur non potendo pronunciarsi la nullità della cartella, la stessa poteva essere annullata. In proposito richiamava anche della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, il quale stabiliva che le cartelle di pagamento dovevano indicare tassativamente il responsabile del procedimento. Quindi escludeva che il mancato invio dell’avviso bonario influisse sulla legittimità della cartella in quanto inidoneo a ledere i diritti del contribuente. Riteneva invece che la cartella non soddisfacesse l’obbligo di motivazione in quanto la descrizione degli imponibili non consentiva di conoscere esattamente il periodo di imposta a cui si riferiva la pretesa ed il procedimento e la modalità di calcolo degli interessi. Conclusivamente accoglieva l’appello del contribuente. Disponeva inoltre l’estromissione di Equitalia E.T.R. dal giudizio, perchè l’iscrizione a ruolo riguardava l’attività dell’Agenzia.
2. Equitalia E.T.R. propone ricorso per cassazione fondato su sei motivi ai quali aderisce con controricorso l’Agenzia delle entrate.
L’intimata non svolge difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente, si deve dichiarare inammissibile il ricorso proposto da Equitalia ETR SPA poichè non risulta depositata la copia del ricorso notificata a S.A. e non vi è prova dell’avvenuta notifica dello stesso.
1.2. Sempre preliminarmente, passando ad esaminare il controricorso dell’Agenzia delle entrate, la Corte ritiene che lo stesso, non essendo volto a contraddire il ricorso, come previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1, ma a sostenere la ricorrente, debba essere qualificato come ricorso incidentale adesivo.
1.3. Anche il ricorso incidentale, così riqualificato, proposto dall’Agenzia delle entrate è inammissibile perchè non vi è prova che sia stato notificato a S.A., e perchè carente sul piano dell’autosufficienza in quanto l’Agenzia si limita a rinviare per relationem ai motivi svolti da Equitalia E.T.R. nel ricorso dichiarato inammissibile e, pertanto, inutilizzabili.
2.1. In conclusione, il ricorso di Equitalia ETR SPA va dichiarato inammissibile ed il controricorso dell’Agenzia delle entrate, previa riqualificazione come ricorso incidentale adesivo, va ugualmente dichiarato inammissibile.
2.2. Non deve farsi luogo ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio, in ragione delle autonome soccombenze.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, – dichiara inammissibile il ricorso dell’Equitalia ETR;
– dichiara inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, riqualificato come ricorso incidentale adesivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2016