Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12721 del 20/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 20/06/2016), n.12721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21618-2014 proposto da:
D.A., + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI
39, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA FEDERICO, tutti
rappresentati e difesi dall’avvocato COSIMO LUPERTO, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del
28/01/2014, depositata il 06/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 37/14 la Corte d’appello di Potenza revocava ex art. 395 c.p.c., n. 4 il proprio decreto n. 563/12, emesso ai sensi della L. n. 89 del 2001, siccome affetto da errore di fatto sull’individuazione della procedura fallimentare presupposta; e pronunciando anche in sede rescissoria condannava il Ministero della Giustizia a pagare ai ricorrenti la somma di 7.000,00 a titolo di equa riparazione. La Corte territoriale riconosceva che il decreto impugnato aveva erroneamente considerato il fallimento della società Venturi Investimenti s.p.a., durato 17 anni, invece di quello della A.D.R. s.p.a., durato 23 anni e in relazione al quale i ricorrenti, insinuatisi come creditori nello stato passivo, avevano proposto la domanda d’equo indennizzo. Quindi, rettificava il periodo d’irragionevole durata di quest’ultima procedura in 14 anni, “al netto del periodo di durata ragionevole, che nel decreto impugnato (era) stato fissato in 9 anni”.
Per la cassazione di tale sentenza i medesimi ricorrenti propongono ricorso, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministerro della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è dedotta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè la contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 nella parte in cui nulla viene motivato sulla durata irragionevole della procedura fallimentare della società A.R. s.p.a. Corretta la statuizione rescindente, è errata, invece, quella rescissoria perchè la Corte distrettuale non ha operato alcuna nuova valutazione dell’irragionevole durata del giudizio presupposto, svincolata dal precedente accertamento frutto di un erroneo intendimento dei fatti.
2. – Il secondo motivo allega la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2056 c.c., della Legge Cost. n. 2 del 1999, art. 1 e dell’art. 6, par. 1 CEDU, e dell’art. 395, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè la revocazione travolge i capi della sentenza frutto di errore, sicchè nella fase rescissoria il giudice deve procedere ad un nuovo esame del fatto, prescindendo dalla ratio decidendi della pronuncia revocata. Pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare nuovamente la durata ragionevole della procedura fallimentare.
3. – Analogamente il terzo mezzo, che pure lamenta la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2056 c.c., dellaLegge Cost. n. 2 del 1999, art. 1 e dell’art. 6, par. 1 CEDU, e dell’art. 395, n. 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nella parte in cui la sentenza impugnata ha mantenuto ferma la liquidazione di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo contenuta nel decreto revocato.
4. – I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Infatti, nel giudizio di revocazione, rivelatosi l’errore di fatto e individuate le parti della sentenza da rescindersi in quanto viziate dall’errore stesso, il successivo giudizio rescissorio, riguardante la modificazione nel merito della detta sentenza, deve avere per oggetto solo le parti di essa che sono state rescisse e quelle che ne dipendono (Cass. n. 3465/72).
Ciò posto, va osservato che la revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicchè il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle rationes decidendi della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell’iter logico-giuridico espresso dalla decisione revocata (Cass. nn. 2181/01 e 8326/04).
Nello specifico della L. n. 89 del 2001, la liquidazione dell’indennizzo è la risultante sincretica di vari fattori rilevanti (durata effettiva, ragionevole ed eccedente del processo presupposto, pregiudizio indennizzabile, tecnica di riparazione mediante l’uso d’un determinato moltiplicatore annuo), che concorrono a tornare un capo di pronuncia frutto di valutazione unitaria, in cui l’elemento dichiarativo non è distinguibile quoad effectum da quello di condanna. Ne deriva che la rescissione della pronuncia per l’illegittimità dell’uno elemento di giudizio, importa la caducazione anche dell’altro, senza che possa configurarsi un giudicato interno per acquiescenza, ai sensi dell’art. 329 cpv.
c.p.c., sulle componenti della decisione che, pur non direttamente coinvolte dall’annullamento, ne dipendono per l’inerenza al medesimo capo di decisione.
Dipendenza del tutto evidente allorchè la revocazione sia scaturita dall’errore percettivo sul processo di riferimento, l’apprezzamento della cui durata ragionevole non può sopravvivere alla rescissione per poi applicarsi ad un processo diverso da quello erroneamente presupposto.
Pertanto, revocato ex art. 395 c.p.c., n. 4 un decreto d’equa riparazione per errore di fatto sul processo presupposto, la nuova liquidazione dell’indennizzo non è in alcun modo soggetta al giudizio di durata ragionevole in allora operato, non formandosi alcun giudicato interno su di esso.
5. – L’implicita – ed erronea – supposizione del quale è alla base del provvedimento oggi impugnato, di cui s’impone pertanto la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Potenza, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Potenza, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016