Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12695 del 20/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 20/06/2016), n.12695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23875-2015 proposto da:
S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GIUITARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCIAMMETTA MARIA CATENA giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI MESSINA – UFFICIO IMMIGRAZIONI – SEZIONE 2^;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
20/03/2015, depositata il 30/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 30 marzo 2015, la Corte d’Appello di Messina, ha accolto la domanda proposta dalla signora S.T., nel contraddittorio con il Questore di Messina – Ufficio Immigrazioni, per il riconoscimento del suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e di lavoro, compensando le spese del giudizio, “considerata la natura della questione trattata”.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso S. T., con atto indirizzato al Questore di Messina – Ufficio Immigrazione, notificato, presso l’avvocatura distrettuale, il 30 settembre 2015, sulla base di due motivi, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..
La parte intimata non ha svolto difese.
Il ricorso appare inammissibile poichè, con riferimento a siffatte controversie, inerenti il diritto al permesso di soggiorno da parte dello straniero, ed alle conseguenti statuizioni adottate dal giudice (nella specie: in materia di spese processuali), “Lu legittimazione attiva e passiva nei giudizi per cassazione promossi avverso le pronunce…. relative a controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Questore in materia di permesso di soggiorno degli stranieri per motivi familiari spetta al Ministro degli interni legittimato in via esclusiva in quanto soggetto con personalità giuridica sovraordinato al Questore stesso, e non anche a quest’ultimo, privo di autonoma capacità giuridica e personalità.” (Sez. 1, Sentenza n. 11325 del 2004).
Ritenuto che, con sentenza in data 30 marzo 2015, la Corte d’Appello di Messina, ha accolto la domanda proposta dalla signora S. T., nel contraddittorio con il Questore di Messina – Ufficio Immigrazioni, per il riconoscimento del suo diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e di lavoro, compensando le spese del giudizio, “considerata la natura della questione trattata”;
che avverso la sentenza della Corte d’Appello ha proposto ricorso S.T., con atto indirizzato al Questore di Messina –
Ufficio Immigrazione, notificato, presso l’avvocatura distrettuale, il 30 settembre 2015, sulla base di due motivi, con i quali si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
che il ricorso per cassazione, tuttavia, diretto al Questore di Messina è stato notificato all’Avvocatura distrettuale di Messina e non già al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato;
che, infatti, “In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo” (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 2015);
che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica.
PQM
LA CORTE Rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina alla ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso diretto all’intimato presso l’Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 9 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016