Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12745 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.A.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato COLATEI

AUGUSTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MACCARRONE TINO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

OPS ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA STRADALE S.P.A., COMUNE DI

CONEGLIANO;

– intimati –

nonchè da:

O.P.S. GROUP S.R.L., già OPS ORGANIZZAZIONE PUBBLICITARIA

STRADALE S.P.A. in persona dell’amministratore unico P.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, V. FABIO MASSIMO 60,

presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO MARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIOTTO GIAMPAOLO

giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

B.A.M. (OMISSIS), COMUNE DI CONEGLIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1105/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI;

udito l’Avvocato MACCARRONE TINO;

udito l’Avvocato CAROLI LETIZIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. B.A.M., l'(OMISSIS), mentre camminava sul marciapiede, inciampava sullo scheletro della pensilina destinata ai passeggeri in attesa dell’autobus, in particolare sulla barra destinata all’alloggiamento dei pannelli laterali, posta a circa 10 cm dal piano di calpestio; cadendo, riportava lesioni personali. La B. svolgeva azione di risarcimento danni nei confronti del comune di Conegliano, il quale eccepiva che la proprietà e la manutenzione della pensilina facevano carico alla società OPS-

Organizzazione Pubblicitaria Stradale S.p.a. (oggi OPS Group S.r.l.), che veniva pertanto chiamata in causa.

2. Il tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ritenendo che la B. avesse svolto azione ex art. 2051 c.c., condannava la OPS S.p.a. a risarcire il danno patito dall’attrice, quantificato in Euro 19.666,68, oltre rivalutazione, interessi e spese. La Corte d’appello di Venezia, confermata la qualificazione giuridica dell’azione, ritenendo sussistente un concorso di colpa della danneggiata, dimezzava il risarcimento.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la B., affidandolo a due motivi; resiste con controricorso OPS Group S.r.l., proponendo a sua volta un motivo in via incidentale.

4. OPS Group S.r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la B. lamenta omessa considerazione di una prova determinante per l’accoglimento della propria domanda; si riferisce al fatto che la danneggiata non stava passeggiando sul marciapiede, ma si stava recando all’interno della pensilina per informarsi degli orari di partenza delle corriere, come emergerebbe dalla testimonianza della signora Ba.Ma..

2. Il motivo è prima di tutto inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo riprodotta nel corpo del ricorso, neppure in parte, la testimonianza della signora Ba., la cui omessa considerazione si invoca con il primo motivo; a tal fine non è sufficiente l’allegazione dei verbali di casa, non essendo onere del giudicante andare alla ricerca, nel corpo della testimonianza, di quelle parti che potrebbero sostenere le difese attoree. In ogni caso, il motivo è altresì inammissibile in quanto non argomenta in ordine alla decisività della prova, che peraltro risulta esclusa sulla considerazione che la Corte d’appello ha ancorato la responsabilità concorrente della B. al fatto che la stessa, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell’ostacolo.

La circostanza che il marciapiede era molto ampio e che la B. potesse transitare senza passare sotto la pensilina è una considerazione ulteriore che, anche ove fosse erronea, non escluderebbe la generale mancanza di attenzione, che ha concorso a cagionare il danno.

3. Per quanto riguarda le ulteriori censure, occorre ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877). Nel caso di specie, vengono rubricate come violazione di legge delle generiche censure in ordine all’attività valutativa di merito relativa alla diligenza della danneggiata.

4. Con il secondo motivo si censura ancora una volta l’erronea applicazione dei principi della colpa, quali prevedibilità ed inevitabilità, nonchè la contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto. Or bene, si deve ribadire innanzitutto quanto testè affermato in ordine alla differenza tra la violazione di legge ed il vizio di motivazione, atteso che ancora una volta il ricorso censura, sotto il profilo della violazione di legge, quelle che sono invece valutazioni di merito in ordine al diligente comportamento della danneggiata.

5. In secondo luogo, con riferimento alla dedotta contraddittorietà od insufficienza della motivazione, si deve premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), del citato D.L. (cfr.

Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893).

6. Ebbene, Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

7. Peraltro, il ricorso lamenta la mancata considerazione delle condizioni di salute della B., con particolare riferimento all’artrite reumatoide deformante, ma senza alcun cenno a problemi visivi, che soli avrebbero potuto rilevare in ordine alla visibilità dell’ostacolo. Che sia condivisibile o meno, la decisione della Corte d’appello costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità sotto il profilo della motivazione, che peraltro si manifesta tutt’affatto illogica.

8. Il motivo incidentale proposto da OPS Group S.r.l. attiene alla qualificazione giuridica dell’azione, che entrambi i giudici di merito hanno effettuato con riferimento all’art. 2051 c.c., mentre secondo la ricorrente incidentale sarebbe da qualificare ex art. 2043 c.c.. Il motivo è infondato; esso si basa tutto sulla considerazione che l’originale richiesta risarcitoria si fondava sul cattivo stato di manutenzione della pensilina, riconducibile ad omissioni del custode (OPS Group S.r.l.), mentre la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda esclusivamente sul rapporto di fatto esistente tra il custode e la cosa. Ebbene, se è pacifico che la responsabilità per custodia prescinde da un obbligo manutentivo, non è men vero che il difetto di manutenzione non comporta automaticamente la traslazione della responsabilità in sede di art. 2043 c.c., non valendo certo ad escludere la responsabilità del custode, ma semmai ad aggravarla.

9. D’altronde, la mancata trascrizione dell’atto di citazione non consente a questa Corte di valutare appieno la censura, con riferimento al contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio. Il ricorso, dunque, si manifesta anche privo della necessaria autosufficienza.

10. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere respinti, il che giustifica, essendovi reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite.

11. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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