Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12796 del 21/06/2016
Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 21/06/2016), n.12796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –
Dott. MELINI Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8162-2012 proposto da:
CONFEZIONI VULCANO SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36,
presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PALMACCI, rappresentato e
difeso dagli avvocati LUIGI DI BONAVENTURA, GIUSEPPE MASSI giusta
delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI NERETO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 73/2011 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 06/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/06/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALMACCI per delega
dell’Avvocato MASSI che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza n. 73/02/11, depositata il 6.6.2011, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello proposto dal Comune di Nereto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Teramo n. 132/02/2010, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento relativo alla tassa per (o smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per l’anno di imposta 2003, emesso nei confronti della società Confezioni Vulcano s.r.l..
Rilevava la CTR che non era ancora decorso il termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’atto impositivo.
La società propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come la proroga del termine di decadenza non poteva determinare effetti sostanziali facendo rivivere un termine ormai esaurito.
Il Comune non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1 luglio 2007 il previgente D.Lgs n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza.
La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Nel caso di specie il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte del’Ente, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tempestivo l’accertamento notificato il 17.12.2008.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva del Comune.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016