Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13154 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 24/06/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3323-2011 proposto da:

L.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, C.S0 D’ITALIA 102, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI

PASQUALE MOSCA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimate –

Nonchè da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p ro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.M. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 104/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/01/2010 R.G.N. 1623/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato MOSCA GIOVANNI PASQUALE;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 3.2.2011 la Corte di appello di Catanzaro rigettava la domanda riproposta in appello di dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le Poste e L.M. dal 4.6.2001 al 30.11.2001 ex art. 25 “per incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile soddisfare con il normale organico”. La Corte territoriale rilevava, che il contratto specificava che l’esigenza produttiva di carattere particolare e transitorio che aveva determinato l’assunzione si sostanziava nella “tracciatura dei Buoni postali avente come finalità la creazione di un archivio elettronico dei Buoni postali in circolazione mediante l’acquisizione dei dati delle cedole di controllo dei BPF presenti nelle filiali attraverso l’utilizzo di uno specifico software applicativo, presso la filiale di (OMISSIS)”. La tracciatura era stata prevista per permettere la creazione di un archivio con l’utilizzazione di un software specifico; si trattava di un’attività avente carattere straordinario ed occasionale e certamente transitorio. Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi direttamente a conoscenza dei fatti si doveva ritenere che la lavoratrice fosse stata impiegata effettivamente nell’attività prima descritta anche se con compiti accessori di altra natura che, avendo avuto durata limitata e carattere occasionale non comportavano, l’invalidità del contratto.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la L. con un motivo corredato da memorie resistono le Poste con controricorso che hanno proposto anche ricorso incidentale con un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria. L’attività svolta non rispondeva ad alcuna esigenza produttiva di ordine particolare e temporanea impossibile da gestire con l’organico; i testi non avevano confermato l’assunto delle Poste.

Il motivo va rigettato posto che la motivazione della sentenza impugnata offre una motivazione congrua e logicamente coerente con un puntuale rinvio alle dichiarazioni rese dai testi sul punto della concreta adibizione della ricorrente alle mansioni per lo svolgimento delle quali risulta essere stata assunta a termine la L.. La circostanza per cui la stessa avrebbe svolto anche altra attività non riconducibile a quella definita in via contrattuale (e connessa alla tracciatura dei buoni postali) è già stata esaminata in sentenza che ha accertato che la stessa aveva avuto durata limitata e carattere occasionale e che pertanto non comportava l’invalidità del contratto. Il motivo sviluppa in realtà censure squisitamente di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto, come tali inammissibili in questa sede, censure peraltro anche generiche perchè il motivo non offre alcuna ricostruzione organica delle deposizioni testimoniali (citate solo per stralci molto sintetici).

Pertanto si deve rigettare il ricorsa principale con assorbimento di quello incidentale che riguarda la questione della cessazione del rapporto per mutuo consenso, questione che logicamente presuppone che l’apposizione del termine al contratto sia giudicata illegittima con conseguente trasformazione del rapporto.

Le spese di lite del giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 3.100,00 per spese, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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