Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13180 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 13428-2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio da:

Tribunale di Potenza con ordinanza dei 28/30.4.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere Dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Vietri di Potenza.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITIO

Con separati atti notificati il 20.62013 il geometra M.R. citava comparire innanzi al giudice di pace di Vietri di Potenza T.C. e P.R..

Esponeva che il condominio (OMISSIS) con Delib. assemblea condominiale 4 dicembre 2010 gli aveva conferito l’incarico di provvedere a quanto necessario ai fini dell’accatastamento del fabbricato condomiuniale; che le convenute non avevano provveduto al pagamento di quanto ad egli attore dovuto a titolo di compenso professionale e sulle medesime gravante pro quota ovvero al pagamento, T.C., di Euro 1.500,00 e, P. R., di Euro 600,00.

Costituitesi le convenute eccepivano l’incompetenza per valore del giudice adito.

Riuniti i giudizi, con ordinanza n data 18.3.2014 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per valore e la competenza del tribunale di Potenza.

M.R. attendeva alla riassunzione del giudizio.

Con ordinanza dei 28/30.4.2015 il tribunale di Potenza dichiarava a sua volta la propria incompetenza per valore e richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza.

All’uopo premetteva che il giudice di pace di Vietri di Potenza aveva opinato per la propria incompetenza per valore sul presupposto che la cognizione delle domande connesse esperite dal geometra M. postulasse “l’accertamento pregiudiziale ex art. 34 c.p.c. dell’esistenza e della validità della deliberazione assembleare di conferimento dell’incarico (…) per l’intero ammontare del corrispettivò (si ordinanza del tribunale di Potenza, pag. 3).

Indi evidenziava che, nondimeno, l’applicabilità dell’art. 34 c.p.c. “(anche in relazione allo spostamento verticale della competenza per valore) (…) è limitata alle cause vertenti tra il condominio ed i condomini, ma non anche alle cause vertenti tra i terzi ed i condomini pertanto, (…) non è applicabile alla fattispecie in cui il terzo agisca nei confronti dei singoli condomini per il pagamento pro quota (…) dall’obbligazione assunta dal condominio nei suoi confronti” (così ordinanza del tribunale di Potenza, pag. 4); che, in ogni caso, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2377 c.c., u.c., restavano salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede, sicchè non potevano sollevarsi “questioni inerenti all’esistenza ed alla validità della deliberazione assembleare (non impugnata) nel giudizio avente ad oggetto un credito nascente dal contratto stipulato dal condominio con un terzo” (con i ordinanza del tribunale di Potenza, pag. 5).

Concludeva dunque nel senso che il valore della controversia relativa a beni mobili era ben inferiore al limite di Euro 5.000,00, entro il quale operava la competenza per valore del giudice di pace.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Va dichiarata l’inammissibilità del regolamento d’ufficio.

Ed invero questa Corte di legittimità spiega che il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione (cfr. Cass. (ord.) 23.7.2010, n. 17454; Cass. (ord.) 2.52.2005, n. 4077).

Vero è, d’altro canto, che questa Corte spiega ulteriormente che la richiesta d’ufficio del regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. è ammissibile anche quando il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore, ove il secondo giudice ritenga che all’altro la competenza spetti ratioone materiae; in quanto la dichiarazione d’incompetenza per valore presuppone necessariamente l’esclusione della competenza per materia (cfr. Cass. 7.4.2000, n. 4360).

Pur tuttavia nel caso de qua il tribunale di Potenza non ha reputato il giudice di pace di Vietri di Potenza competente per materia, sibbene per valore, tant’è che ha affermato senza possibilità di equivoci che “si delinea nella fattispecie un conflitto negativo di competenza per valore” (cast ordinanza del tribunale di Potenza, pag.

5).

In questi termini la richiesta ex officio di regolamento di competenza deve considerersi senza dubbio inammissibile a norma degli artt. 44 e 45 c.p.c. (e, ben vero, al di là del rilievo per cui il giudice di pace di Vietri di Potenza sarebbe stato da reputare competente per valore alla stregua della elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità: cfr. Cass. 16.3.2010 n. 6363, secondo cui, ai finì della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea, poichè, in generale, allo scopo dell’individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum invece che al quid disputandum, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio; rimette le pani dinanzi al tribunale di Potenza assegnando termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile n. 2 della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA