Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13183 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. II, 24/06/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18961-2011 proposto da:

N.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO

CASTELLANA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO LONGARINI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MOCENICO 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA NOCENTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO MORONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dep. il 2 aprile 2007 il Tribunale di Terni rigettava l’impugnazione proposta dal condonano N.C. avverso la delibera con la quale in data 20-2-2002 l’assemblea del Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva approvato il rendiconto dell’anno 2001 e il preventivo del 2002.

Con sentenza dep. il 21 gennaio 2011 la Corte di appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall’attore.

Per quel che ancora interessa nella presente sede, i giudici ritenevano che:

– quanto alla illegittima previsione di un fondo per Euro 3.100,00 per lavori da effettuare in futuro senza specificare l’anno e senza che fosse stato approvato alcun lavoro e l’oggetto inserito nell’ordine del giorno, la censura doveva considerarsi nuova, nel senso che In primo grado si era denunciata soltanto la mancata inclusione dell’argomento nell’ordine del giorno, doglianza ritenuta infondata dal primo Giudice che aveva considerato sufficiente il riferimento ivi contenuto ai lavori del fabbricato; in ogni caso era infondata, posto che verificata la necessità dei lavori l’assemblea, all’unanimità dei presenti, aveva deciso da rinviarli all’anno successivo prevedendo, attesa la spesa elevata, la costituzione di un fondo;

per quel che riguardava il rimborso richiesto richiesto dall’amministrazione per Lire 100.000 per spese difficilmente documentabili, non era contra legem la delibera di approvazione pur in assenza delle conservazione dei documenti giustificativi.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione N. C. sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Il primo motivo deduce che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, con l’atto di appello non era stata introdotta alcuna novità nel thema decidendum, posto che con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado era stato denunciato che l’assemblea non aveva approvato alcun lavoro e che aveva deciso, senza che fosse indicato nell’ordine del giorno, di creare un fondo patrimoniale. Nel ribadire la denunciata illegittima costituzione del fondo patrimoniale in relazione a futuribili lavori non preventivati, censura la sentenza laddove aveva ritenuto legittima la delibera con cui, esulando della proprie attribuzioni e modificando i criteri da ripartizione degli oneri condominiali, l’assemblea aveva approvato la costituzione di un fondo in deroga ai poteri di cui all’art. 1135 c.c. in tema di approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno.

12. – Il motivo è infondato.

In primo luogo, la sentenza ha ritenuto nuova la censura relativa alla illegittima costituzione del fondo sul rilievo che con l’atto di citazione l’attore sa era limitato a denunciarne l’illegittimità sotto il profilo del mancato inserimento dell’argomento nell’ordine del giorno, senza denunciare specificamente le ragioni che avrebbero dovuto comportare la invalidità della delibera, che invece erano indicate in sede di gravame. Peraltro, anche ove si dovesse ritenere ammissibile il motivo di appello, la censura formulata dal ricorrente sarebbe da ritenersi manifestamente infondata posto che, come del resto pure affermato dalla decisione impugnata, rientrava nell’ambito delle prerogative gestionali dell’assemblea la decisione di destinare un fondo in relazione ai lavori di manutenzione non indicati nel preventivo da effettuare in futuro e di cui la assemblea aveva verificato la necessita.

2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza laddove aveva approvato il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore escludendo che il medesimo avesse l’obbligo di conservare i documenti giustificativi; si lamenta la lesione del diritto al relativo esame da parte del condomino.

2.2. -Il motivo va disatteso.

In primo luogo, non risulta che l’attore abbia fatto richiesta di esame e di esibizione dei documenti giustificativi della contabilità; d’altra parte, si sottrae al sindacato di legittimità la delibera dell’assemblea condominiale la quale – in relazione alla natura oltrechè all’entità – in relazione alla natura oltrechè all’entità – liquidi forfettariamente importi che non sono relativi a spese strettamente inerenti alla stessa gestione dell’amministrazione condominiale, come quelle sostenute per fotocopiature e spedizione di raccomandate.

Il ricorso va rigettato. Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico del ricorrente, risultato soccombente.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.300,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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