Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13191 del 24/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15786-2014 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO
55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO SCARAMUZZA
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – LERCIO REGIONALE DEL VFNETO E
DEL TRENTINO ALTO ADIGE – SEDE DI (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 318/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di
PORTOGRUARO, depositata il 03/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che il ricorrente ha rinunziato al ricorso chiedendo la compensazione delle spese ed il controricorrente ha aderito alla richiesta per cui non bisogna provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara estinto per rinunzia il procedimento di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016