Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13213 del 27/06/2016

Cassazione civile sez. III, 27/06/2016, (ud. 03/11/2015, dep. 27/06/2016), n.13213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6498-2013 proposto da:

D.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

FRANCESCO DOTTO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PARMA SPA facente parte del Gruppo Intesa Sanpaolo,

Banca aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi con

direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo s.p.a. quale azionista

di controllo, agente in persona dell’Avv. M.D.

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALBERTO SCOTTI, giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 04/09/2012, R.G.N. 478/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MASSIMO DOTTO;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Tribunale di Parma, accogliendo solo in parte la domanda proposta da D.D. nei confronti della banca Monte Parma, condannò quest’ultima alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma di 27.984,00 Euro, ritenendo nullo il solo contratto d’investimento dell’11.1.1999, avente ad oggetto l’acquisto di obbligazioni dello Stato argentino (a fronte dell’originaria richiesta di nullità, annullamento, risoluzione anche dei successivi contratti del febbraio 1999 e del marzo 2001), per omessa, tempestiva stipula, in forma scritta, ex art. 23 TUF, del c.d. “contratto quadro” (la cui redazione in tale forma, richiesta a pena di nullità c.d. “relativa”, sarebbe intervenuta soltanto il giorno successivo al predetto ordine di acquisto).

Tutte le ulteriori domande dell’attrice vennero, di converso, rigettate, attesa l’infondatezza dei relativi profili in fatto e in diritto.

La corte di appello di Bologna, investita delle impugnazioni hinc et inde proposte dalle parti, accolse quella incidentale dell’istituto di credito, rigettando in toto la domanda dell’appellante principale.

Per la cassazione della sentenza della Corte felsinea D. D. ha proposto ricorso sulla base di 21 motivi di censura.

Resiste la Banca Monte Parma con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Con primi sei motivi, la ricorrente lamenta, a vario titolo e sotto plurimi profili – di violazione di legge e di difetto di motivazione – l’erroneità dell’interpretazione adottata dal giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto che la censura di nullità di cui in narrativa fosse riferita ai negozi di investimento e non ai contratti-

quadro.

La censura è fondata, quanto alla nullità del primo contratto-

quadro.

Per le seguenti, concorrenti ragioni:

Nell’atto di citazione di primo grado (come correttamente interpretato dal giudice di prime cure), il riferimento ai “contratti di investimento” (e non ai “negozi di investimento”, come opinato dalla corte di appello), non poteva che intendersi esteso anche ai contratti-quadro;

Contraddittoriamente, il giudice d’appello, da un canto, dava atto dell’avvenuta sottoscrizione “in bianco” di ogni documento sottoposto all’odierna ricorrente, ivi compresi i contratti quadro, dall’altro ipotizzava “l’assenza di alcun tipo di contestazione” al riguardo;

La questione della posteriorità del contratto quadro del 12.1.1999 rispetto all’ordine di acquisto del giorno precedente venne sollevata in comparsa conclusionale di prime cure, onde la relativa nullità doveva ritenersi senz’altro rilevabile, anche in via officiosa, da parte del giudice, essendo stata, nella specie, proposta domanda di risoluzione contrattuale (Cass. ss. uu. 14828/2012 e 26243/014).

Ne consegue che, del tutto correttamente, il primo giudice, rilevata ex officio la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, dispose la restituzione della somma relativa al primo negozio di investimento, con statuizione che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere in questa sede confermata con decisione nel merito, consentita a questa Corte dal disposto dell’art. 384 c.p.c..

Tutte le restanti censure, relative ai pretesi inadempimenti dell’istituto di credito idonei, a detta di parte ricorrente, a predicare alternativamente un’ipotesi di annullamento o risoluzione dei contratti per i quali è ancora processo, sono del tutto infondati, poichè con essi si anela a rimettere in discussione, in questa sede, apprezzamenti di fatto e valutazioni in diritto compiute dalla Corte territoriale che, del tutto scevre da errori logico-

giuridici, devono essere in questa sede condivisi e confermati.

Tutti i motivi sono, difatti, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro non sempre specifica) violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione (a sua volta generato dalla pretesa violazione di norme di interpretazione negoziale), si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali cosi come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5 non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo –

sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

In particolare, poi, quanto all’interpretazione adottata in sede di merito con riferimento al contenuto delle plurime convenzioni negoziali per la quali è processo, alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice va nuovamente riaffermato che, in tema di ermeneutica contrattuale, li sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni normativi di interpretazione (sì come dettati dal legislatore agli artt. 1362 c.c.. e ss.) e la coerenza e logicità della motivazione addotta (così, tra le tante, funditus, Cass. n.2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili, con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella sola prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto da quegli esaminati.

Il ricorso è pertanto accolto quanto ai suoi primi sei motivi e rigettato nel resto.

Le spese dell’intero giudizio possono essere interamente compensate, attesa la complessità delle questioni trattate e il contrastante andamento del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma la decisione adottata dal giudice di primo grado.

Spese dell’intero giudizio integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2016

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