Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5069/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso

dall’avvocato LEONARDO LASCIALFARI, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2011 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 17/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 17.1.2011, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Firenze che aveva accolto il ricorso proposto da B.S. avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione notificato il 28.4.2006 e divenuto definitivo in quanto non impugnato nei termini.

Con il detto avviso l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al contratto di acquisto stipulato il giorno 23.12.2002 sul presupposto che la contribuente non aveva trasferito la residenza anagrafica nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento era intervenuto oltre il termine di legge sicchè il potere dell’amministrazione si era estinto per decadenza.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando un unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 e art. 2946 c.c.. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate era incorsa in decadenza per il decorso di tre anni dalla stipula dell’atto, in quanto il termine decorreva dallo scadere dei 18 mesi concessi alla contribuente per trasferire la residenza nel comune ove era sito l’immobile.

4. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di benefici fiscali cosiddetti “prima casa” ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota 2 bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1196 del 21/11/2000; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 2527 del 05/02/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010).

Nel controricorso la contribuente sostiene di aver trasferito nel comune la residenza di fatto nei 18 mesi dall’acquisto e che ciò è sufficiente per affermare la spettanza dell’agevolazione. Sennonchè la contribuente non deduce di aver riproposto la questione, seppure in forma di mera difesa, nel giudizio di appello, per il che al difetto di autosufficienza del controricorso consegue l’inammissibilità del rilievo.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’esito delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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