Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13417 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 30/06/2016), n.13417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3342/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G.

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROCCHI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 295/22/10 del 7 dicembre 2010 (non notificata) con la quale la commissione tributaria regionale di Roma, in riforma della prima decisione, ha ritenuto l’illegittimità – per intervenuto decorso del termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, non prorogato dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, dell’avviso di liquidazione per imposta di registro notificato il 3 giugno 2006 a P.F. in sede di revoca dei benefici prima casa; ciò con riguardo all’atto, registrato il 16 ottobre 2001, con il quale il P. aveva acquistato un immobile ad uso di civile abitazione, da lui asseritamente destinato – nel quinquennio – ad albergo.

Resiste con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c., il P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto asseritamente notificato “soltanto direttamente alla parte nella sua residenza e non al domicilio eletto in secondo grado presso il suo difensore costituito”.

Contrariamente a tale assunto, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato, oltre che alla residenza dichiarata del P. in (OMISSIS) (23.1.12), anche presso i suoi difensori in grado di appello, Dott. Emiliano Orsini e rag. Fabrizio Barberini, in Roma, Via delle Fornaci 35 (23.1.12).

Ancorchè quest’ultima notificazione rechi relata di “non potuto notificare poichè non più domiciliato presso lo studio Orsini/Barberini dal maggio 2011, come mi dichiara lo stesso ragioniere B.F.”, il ricorso per cassazione risulta essere stato correttamente notificato.

Esso è stato infatti portato a conoscenza sia direttamente del contribuente regolarmente costituitosi – nella sua residenza dichiarata (per gli effetti di cui all’art. 330 c.p.c., disposizione applicabile anche al processo tributario: Cass. Sez. U, n. 29290 del 15/12/2008; Cass. 15523/09; Cass. n. 460/14), sia al domicilio dei procuratori costituitisi in appello.

A nulla rileva, sotto questo profilo, il rifiuto di costoro di ricevere in consegna l’atto; posto che tale situazione inerisce ai rapporti interni con la parte non anche, non risultando agli atti di causa alcuna revoca o variazione della domiciliazione, al rapporto processuale instaurato con la controparte impugnante. Con la conseguenza che tale rifiuto implica comunque, in tale contesto, l’avvenuto perfezionamento della notificazione mediante consegna al destinatario; senza che al notificante si debba far carico di accertare la sussistenza e fondatezza delle ragioni dichiarate all’ufficiale giudiziario per giustificare il rifiuto della consegna (Cass., 7736/07 ed altre).

2.1 Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis; art. 12 preleggi;

D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76; art. 1, nota 2 bis, tariffa 1 parte all. al D.P.R. n. 131 del 1986 cit.. Ciò per avere la commissione tributaria regionale ravvisato la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertare l’insussistenza dei presupposti dell’agevolazione prima casa, sull’erroneo assunto che il termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986 cit., art. 76, non usufruisse, nella specie, di proroga biennale L. n. 289 del 2002, ex art. 11, comma 1 ed art. 1 bis.

2.2 Il motivo merita accoglimento.

Nell’affermare che la proroga biennale in oggetto, in assenza di espresse previsioni legislative in tal senso, non sarebbe applicabile alla revoca dei benefici connessi all’acquisto della prima casa, la CTR ha stabilito un principio errato che si ritiene di dover qui rettificare.

Si è infatti più volte sostenuto – con ragionamento qui condiviso –

che il termine triennale per l’accertamento in materia di registro, previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, è assoggettato alla proroga biennale dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis; e ciò anche nella specifica materia di revoca delle agevolazioni in questione.

L’art. 11, comma 1 bis. L. cit., facendo menzione delle “violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite…” assimila infatti le Violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all’enunciazione di valore degli immobili di cui al comma 1 cit.. Ne consegue l’applicabilità anche alle violazioni di cui al comma 1 bis della proroga prevista nel comma 1; e ciò senza necessità di esplicito richiamo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti (Cass. 23222/15, proprio in termini di agevolazione prima casa; si vadano anche: Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 279 del 08/01/2013; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1672 del 2011; Cass Sez. 5, Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010; Sez. 5, Sentenza n. 24575 del 03/12/2010; Sez. 5, Ordinanza n. 15750 del 2010 Sez. 5, Ordinanza n. 4321 del 2009).

Nel ribadire tale principio, Cass. Sez. 5 n. 24683/14 ha poi affermato – con orientamento al quale si intende dare qui continuità, pur a fronte del precedente difforme in Cass. ord. n. 24118/15 – la portata generale della proroga, indipendentemente dalla data della violazione, in rapporto all’esigenza di complessiva funzionalità dell’attività accertativa dell’amministrazione finanziaria in vigenza di condono, sicchè: “in tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, conseguente all’omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore Imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1 ed è, conseguentemente, prorogato di due anni, dovendosi ritenere irrilevante che il termine per la presentazione dell’istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, in quanto, ai fini dell’astratta definibilità del rapporto d’imposta, è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è del tutto ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale”.

Come detto, quest’ultima soluzione trova una ratio anche di ordine sistematico nella tutela della complessiva funzione di accertamento.

Dovendosi ritenere che il legislatore abbia individuato nella proroga biennale generalizzata – ferma restando la necessaria anterlorità, rispetto al termine previsto dalla legge, dell’insorgenza del rapporto tributario astrattamente condonabile, rappresentata dalla registrazione dell’atto – uno strumento esecutivo di contemperamento e raccordo tra – da un lato l’opportunità di definizione agevolata concessa al contribuente e – dall’altro l’esigenza di effettività dell’azione accertativa dell’amministrazione finanziaria su tutte quelle posizioni pregresse, non fatte oggetto per qualsiasi ragione di istanza di condono, con riguardo alle quali quest’ultima non avrebbe potuto tempestivamente operare il capillare e concreto discernimento dei presupposti impositivi; e ciò proprio per la concomitante funzione di verifica e smaltimento ad essa attribuita sulle istanze presentate.

Ristabilito il corretto principio di diritto, va però considerato come la decadenza debba, nella concretezza della fattispecie, comunque escludersi anche a prescindere dalla normativa sul condono e dall’applicazione della proroga biennale ad essa correlata (e soprattutto in questo è riscontrabile la falsa applicazione normativa fatta oggetto della doglianza in esame). Ciò perchè l’avviso di liquidazione impugnato è stato emesso per una asserita violazione (mutamento di destinazione dell’immobile, da civile abitazione ad albergo, entro il quinquennio dall’acquisto) verificatasi il 26 ottobre 2005; con la conseguenza che il termine triennale previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, doveva – a tutto concedere – decorrere a partire da quest’ultima data, non già da quella di registrazione dell’atto di acquisto.

Questa soluzione – per la verità prospettata più volte, nel controricorso, anche dallo stesso contribuente – è necessitata dalla esigenza di non far decorrere il termine di decadenza per l’accertamento della violazione da una data addirittura antecedente al verificarsi di quest’ultima; allorquando l’amministrazione finanziaria non avrebbe evidentemente titolo nè motivo per esercitare il potere dal quale la si vorrebbe poi decaduta.

In altre parole, vertendosi di (asserita) perdita del beneficio per effetto di un evento successivo alla registrazione perchè verificatosi nell’arco del quinquennio normativamente rilevante, la decadenza triennale ex art. 76, comma 2 cit. non può che farsi decorrere dal verificarsi di quest’ultimo evento, poichè solo da tale momento il contribuente perde in via definitiva il diritto all’agevolazione provvisoriamente goduta al momento della registrazione dell’atto di acquisto.

In tal senso si esprimono, in fattispecie del tutto analoghe, Cass. 2527/14 (in ipotesi di mancato trasferimento della residenza nei 18 mesi) e Cass. 3783/13 (in caso di vendita dell’immobile entro il quinquennio).

Ora, nel caso di specie, l’avviso di liquidazione conseguente al venir meno dei presupposti della agevolazione è stato notificato al contribuente il 3 giugno 2006; dunque, nel rispetto non soltanto del termine triennale prorogato di due anni dal momento della registrazione dell’atto (16 ottobre 2001), ma anche – e per quello che più conta – del termine triennale dal verificarsi della causa di revoca delle agevolazioni (mutamento di destinazione del 26 ottobre 2005).

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Roma la quale, esclusa la decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento, deciderà sugli altri motivi di opposizione all’avviso di liquidazione in oggetto.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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