Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13588 del 04/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 04/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 04/07/2016), n.13588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7107-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.S., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA NAPOLEONE III 28, presso lo studio dell’avvocato

DANIELE LEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO

BELLOTTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7904/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2010 r.g.n. 1470/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato COSENTINO VALERIA per delega Avvocato ARTURO

MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

Con sentenza del 22 ottobre 2009- 11 marzo 2010 la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M. S. nei confronti di POSTE ITALIANE spa avverso la sentenza nr.

3583/08 del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda del M., dichiarava la nullità del termine finale di durata apposto al contratto stipulato tra le parti ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per il periodo dall’1 aprile 2004 al 30 giugno 2004 “per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa e addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio – CMP (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro”.

Condannava la società appellata al pagamento delle retribuzioni maturate dal 20.9.2006 alla scadenza del triennio successivo al 30.6.2004 oltre al versamento dei contributi ed accessori.

La Corte territoriale riteneva che la formulazione del contratto a termine non rispondesse alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 del in quanto carente della indicazione delle ragioni delle assenze e del numero dei lavoratori da sostituire ed, in generale, di elementi ulteriori rispetto alla mera esigenza sostitutiva onde consentire la verificabilità della motivazione indicata in contratto. Rilevava inoltre che dalla indicazione espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza 214/2009 risultava la necessità di specificare il nome del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e le cause della sostituzione. Concludeva affermando che dalla nullità della clausola non derivava la nullità dell’intero contratto ma della sola pattuizione accessoria.

Da ultimo, accoglieva parzialmente il motivo di appello relativo alla statuizione di condanna al risarcimento del danno, rilevando che nella fattispecie non trovava applicazione la tutela reale avverso il licenziamento ingiustificato ma la tutela risarcitoria di diritto comune sicchè il danno doveva essere riconosciuto dalla data della messa a disposizione delle energie lavorative e non oltre la scadenza del triennio successivo alla interruzione de facto del rapporto.

Per la Cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane spa articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso M.S..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

1. Con il primo motivo la società Poste Italiane denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2.

Censura la sentenza per avere ritenuto la genericità della causale del termine; deduce che l’obbligo di specificità era stato assolto con la indicazione della ragione sostitutiva, delle mansioni, della durata e dell’ufficio di applicazione.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 quanto al profilo della asserita necessità di indicare il nominativo del lavoratore sostituito alla luce della sentenza della Corte Costituzionale nr. 214/2009.

3. Con il terzo motivo la società deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Censura la mancata valutazione dei capitoli di prova testimoniale –

articolati nella memoria difensiva in primo grado e reiterati nel grado di appello – diretti a dimostrare la effettiva necessità di sostituire personale assente e la mancata motivazione della implicita ritenuta insufficienza o genericità dei capitoli stessi.

4. Con il quarto motivo si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5 dell’art. 12 preleggi, dell’art. 1362 c.c. e ss., dell’art. 1419 c.c., in relazione alla statuizione di conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

Nelle conclusioni del ricorso si invoca, in via subordinata, la applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6.

Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati e meritano accoglimento.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui nelle situazioni aziendali complesse – in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta –

l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (l’ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (ex plurimis:

25/02/2016, n. 3719; Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-42012 n. 6216, Cass. 30-5-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-52011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

A tale indirizzo va data continuità, non essendo vincolante la interpretazione della norma del D.Lgs. n. 268 del 2001, art. 1, comma 2 offerta dalla Corte Costituzionale nella pronunzia di rigetto nr.

214/2009, recepita dalla sentenza impugnata, nel senso della necessità della indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.

Questa Corte con le sentenze del 26 gennaio 2010 (nn. 1576 e 1577), confermate dalla giurisprudenza successiva, ha offerto una diversa interpretazione dell’obbligo di specificità previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 in relazione alla causale sostitutiva.

Tale interpretazione non suscita dubbi di costituzionalità sotto il profilo della violazione della clausola di non regresso –

preoccupazione sottesa alla richiamata sentenza del giudice delle leggi – alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 24 giugno 2010 ( S. c/o POSTE ITALIANE spa), nella quale il giudice europeo ha fornito chiare indicazioni circa i limiti della clausola di non regresso e le condizioni della sua applicazione.

La Corte territoriale in contrasto con il principio di diritto sopra esposto ha ritenuto necessaria la indicazione nel contratto di elementi quali il numero dei lavoratori assenti, le ragioni delle assenze, la loro durata, che non attengono al piano della specificazione della causale ma piuttosto al diverso piano della prova della sua effettività.

Restano assorbiti il terzo e quarto motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà nella decisione al principio di diritto indicato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016

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