Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13605 del 04/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 04/07/2016), n.13605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9812-2015 proposto da:
D.B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, RODI 32,
presso lo studio dell’avvocato EMILIA ROSA FARAGLIA, rappresentato
e difeso dall’avvocato DANILO DEL PRETE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 344/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ANCONA del 9/6/2014, depositata il 24/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
D.B.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Marche indicata in epigrafe che, accogliendo l’appello proposto dall’Ufficio, ha rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno di imposta 2003. L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
Il ricorrente deduce col primo motivo il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, rappresentati dalla mancata considerazione della perizia del 31.10.2003 dalla quale era emerso l’aggravamento delle condizioni di salute, dell’infortunio del 14.7.2003 e dei mancati pagamenti della società Area Forma e Colore di Fano.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per vizio logico idoneo a comportarne la mancanza di motivazione rispetto al fatto che la CTR aveva valorizzato il pagamento di un’assicurazione sulla vita, escludendo la marginalità economica per l’anno 2003 sulla base della congruità dei consumi ENEL per gli anni pregressi.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto ha ritenuto la parte ricorrente, la CTR ha esaminato i fatti dedotti a sostegno dell’incongruità degli studi di settore, ritenendo che al giugno 2003 le condizioni del contribuente fossero buone, in quanto accertate dall’INPS, inoltre considerando che l’infortunio del luglio 2003, pur cagionando un’inabilità lavorativa di 22 giorni, non poteva giustificare il rilevante scostamento (pari al 287 %) fra il reddito dichiarato e i coefficienti presuntivi.
Quanto alla mancata ponderazione dell’esame diagnostico strumentale, la parte è venuta meno all’onere, sulla stessa incombente, di allegare l’atto e il momento nel quale tale elemento venne fatto oggetto di specifico esame da parte del contribuente – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014-.
Quanto al mancato esame di alcuni documenti che la CTR ha ritenuto irrilevanti perchè privi di sottoscrizione, risulta evidente che non sussiste l’omesso esame di fatti che la CTR ha invece esaminato ritenendo, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in questa sede, che l’assenza di firma non potesse ricondurre dette certificazioni alle ditte asseritamente inadempienti.
Il secondo motivo è manifestamente inammissibile, prospettando un vizio di logicità della decisione che, per effetto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non trova più applicazione nell’ordinamento interno – Cass. S.U. n. 8053 e 8054 del 2014-, dovendosi escludere il carattere manifestamente arbitrario o inesistente della decisione impugnata, fondata su elementi che la CM ha ponderato essere inidonei a giustificare le censure esposte dal contribuente contro l’accertamento presuntivo.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 11 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2016