Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13652 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 05/02/2016, dep. 05/07/2016), n.13652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29054-2011 proposto da:

D.V.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

ANGLANI (Studio UGHI E NUNZIANTE), rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LUCIO SMALDONE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.p.a. (società incorporante la Equitalia E.TR.

S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 718/2011 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

24/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo, secondo e

terzo motivo e per l’accoglimento del quarto motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra D.V.L. ricorre contro E.S. spa (incorporante Equitalia E.TR. spa) per la cassazione della sentenza del tribunale di Bari che, riformando la sentenza del giudice di pace di Bari, ha rigettato l’impugnativa da lei proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo eseguito ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 4, su un’autovettura di sua proprietà.

La sentenza gravata ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inappellabilità della sentenza di primo grado affermando che la qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all’esecuzione, effettuata dal giudice di pace, era erronea e che tale ricorso doveva invece qualificarsi come opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22; con la conseguenza che la sentenza che sul medesimo si era pronunciata doveva ritenersi appellabile per essere stata emessa dopo l’abrogazione dell’u.c. della L. n. 689 del 1981, art. 23 disposta dalla L. n. 40 del 2006, art. 26.

Il tribunale barese ha poi giudicato inammissibile l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso il preavviso di fermo, argomentando, in primo luogo, che il fermo amministrativo non avrebbe natura di sanzione ma di atto esecutivo preparatorio ed anticipatorio del pignoramento e, in secondo luogo, che, essendo l’atto impugnato un preavviso di fermo, con sollecito di pagamento, e non un fermo, la relativa impugnativa sarebbe stata carente di interesse ex art. 100 c.p.c..

Il ricorso si articola su quattro motivi, con i quali si censurano le statuizione con cui il tribunale barese ha, rispettivamente:

disatteso l’eccezione di inappellabilità della sentenza del giudice di pace; secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto applicare il regime di impugnabilità della sentenza del giudice di pace in base alla qualificazione giuridica della domanda da quest’ultimo effettuata e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare tale sentenza inappellabile in forza dell’art. 616 c.p.c. nel testo vigente dall’1.3.06 al 4.7.09 (non applicandosi il testo dell’art. 616 c.p.c. risultante dalla novella recata dalla L. n. 69 del 2009, giacchè alla data del 4.7.09 il giudizio non era pendente in primo grado, in quanto la sentenza del giudice di pace risaliva al 15.5.2008);

disatteso implicitamente (omettendo al riguardo una pronuncia espressa) l’eccezione di tardività dell’appello, spiegata tanto con riferimento all’ipotesi di qualificazione del ricorso introduttivo come opposizione all’esecuzione (nel qual caso, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto calcolare il termine lungo senza considerare la sospensione feriale), tanto con riferimento all’ipotesi di qualificazione del ricorso come opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 (nel qual caso, sostiene sempre il ricorrente, si sarebbe dovuto avere riguardo alla data di notifica, e non di deposito, del ricorso in appello);

disatteso implicitamente (omettendo al riguardo una pronuncia espressa) l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto per ragioni diverse da quelle previste dall’art. 339 c.p.c., comma 3 avverso una sentenza del giudice di pace resa su causa di valore inferiore a Euro 1.100 ritenuto inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. il ricorso introduttivo avverso il preavviso di fermo, ad onta del contrario indirizzo espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 11087/10.

E.S. non si è costituita in questa sede.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione con cui il tribunale di Bari ha rigettato l’eccezione con cui l’odierno ricorrente aveva dedotto l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace. A sostegno della propria decisione il tribunale assume che “erroneamente il ricorso in primo grado è stato qualificato opposizione all’esecuzione” e che, trattandosi invece di un’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 la sentenza che su di essa si era pronunciata doveva ritenersi appellabile ai sesi della modificazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26. Il ricorrente assume, per contro, che il giudice di secondo grado non poteva ancorare il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione ad una qualificazione del ricorso introduttivo diversa da quella operata dal primo giudice.

Il motivo è fondato. La sentenza gravata risulta infatti in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno reiteratamente affermato che l”impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (sentt. nn. 30201/08, 4617/11).

Il tribunale barese doveva quindi verificare l’ammissibilità dell’appello in base alla qualificazione dell’azione operata dal giudice di pace e pertanto, poichè quest’ultimo, come lo stesso tribunale afferma, aveva qualificata l’azione proposta dalla signora D.V. come opposizione all’esecuzione, doveva verificare se, ratione temporis, la sentenza che su tale azione si era pronunciata fosse appellabile.

Tale verifica non poteva che avere esito negativo perchè, essendosi il giudizio di primo grado concluso il 15.5.08, data di deposito della sentenza del giudice di pace, nella specie non può farsi applicazione del testo dell’art. 616 c.p.c. come risultante dalla modifica recata dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2, (che ha soppresso la proposizione, introdotta dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 “La causa è decisa con sentenza non impugnabile”). Infatti, ai sensi della stessa L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 2, il nuovo testo dell’art. 616 c.p.c. è applicabile solo ai giudizi pendenti in primo grado al 4.7.09, data di entrata in vigore della ripetuta L. n. 69 del 2009; nel presente giudizio, quindi, opera ancora la regola della non impugnabilità delle sentenze che decidono le cause di opposizione all’esecuzione (in termini, vedi Cass. 20324/10: ” in relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità; solo quelle pubblicate successivamente al 4 luglio sono soggette alla nuova regola della appellabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c..”).

Il primo motivo di ricorso va quindi accolto perchè il giudizio non poteva essere proseguito per l’inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado. Gli altri motivi restano assorbiti e la sentenza gravata va cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in relazione al valore della causa di Euro 796,37, indicato dal ricorrente a pag. 25 del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e cassa senza rinvio la sentenza gravata.

Condanna E.S. spa a rifondere alla signora D.V. le spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 50 per esborsi, 250 per diritti e 300 per onorari, oltre accessori di legge, nonchè le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700, oltre Euro 200 per esborsi e oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Giovanni Smaldone.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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