Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13684 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sul ricorso 3258-2015 proposto da:
TECHNO CONSOL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 24, presso lo studio
dell’avvocato MARIA STEFANIA MASINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CHIARA LAZZARI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.P.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato
RICCARDO FARANDA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE
CAFORIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 203/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 26/11/2014 R.G.N. 141/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
udito l’Avvocato LAZZARI CHIARA;
udito l’Avvocato FARANDA RICCARDO per delega verbale Avvocato
CAFORIO GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 26/11/2014, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, rigettava il reclamo avverso l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da Techno Consol s.r.l. nei confronti di D. P.M..
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B., affidato a tre motivi. L’Inps ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve osservarsi che è pervenuto a questo ufficio un atto di rinunzia al ricorso oggetto del presente giudizio, sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente personalmente e dal suo difensore, nonchè dal D.P.. All’odierna udienza è stato prodotto, altresì, verbale di conciliazione sindacale nel quale le parti dichiaravano conclusivamente “di non avere nulla reciprocamente a che pretendere”.
2. Sulla base della documentazione suddetta, della quale è riscontrata la regolarità formale, attestata dalle parti presenti in udienza, si ravvisano i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio.
3. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità, attesa la soluzione concordata della controversia.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016