Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13670 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 05/07/2016), n.13670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3918-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dall’Avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
S.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, V.AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA LAMPIASI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANTONIO BROCATO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 629/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 05/08/2010 R.G.N. 819/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/03/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato
TOSI PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
per quanto di ragione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 5 agosto 2010, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con S.R. dal 3.10.03 al 31.12.03, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’Area Operativa e addetto al servizio recapito presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto”.
2. Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria; resiste il S. con controricorso.
3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.
4. La Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su esigenze intrinsecamente temporanee, considerate insufficientemente indicate nel contratto di assunzione, ha inoltre ritenuto che nella specie difettasse la prova del nesso causale tra l’assunzione della lavoratrice e le dedotte esigenze sostitutive e la prova che la essa avesse effettivamente sostituito personale momentaneamente assente. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.
5. La statuizione concernente l’illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con cinque motivi nei quali vengono denunciati una contraddittoria motivazione circa la specificità delle condizioni legittimanti il contratto de quo; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 art. 1362 c.c. e segg., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione; dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c.; ed infine degli artt. 1206, 1207, 1219, 2094 e 2697 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18. La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la genericità della causale di assunzione e che non era stato dimostrato il nesso causale tra l’assunzione della lavoratrice e le dedotte esigenze di lavoro temporaneo, senza peraltro valutare adeguatamente la documentazione al riguardo fornita dalla società e la chiara indicazione della sede di lavoro, delle ragioni sostitutive e delle mansioni di assunzione, contenuta nel contratto.
6. Il primo motivo (riguardando il secondo ed il terzo la prova della sussistenza delle circostanze di cui alla causale indicata in contratto; il quarto le conseguenze ripristinatorie ed il quinto le conseguenze patrimoniali dell’accertata illegittimità del contratto, ivi compresa l’applicabilità dello ius superveniens), è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
7. Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.
(cfr. da ultimo Cass. n. 20604 /12). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.
8. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227, Cass. n. 13591/15, Cass. n. 2941/16) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.
9. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.
Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della specificità della causale di assunzione. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere, In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive l’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (da ultimo, Cass. n. 20604/12).
10. Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.
11. Ritenuto, infine, per le ragioni fin qui esposte, che alla luce della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non sussiste un onere probatorio nei termini individuati dalla sentenza impugnata (relativamente al nominativo del dipendente sostituito e della specifica sua sostituzione da parte del sostituto), la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti in concreto la sussistenza delle circostanze evidenziate dal riferito orientamento di legittimità, oltre, eventualmente, alle censure inerenti le conseguenze dell’eventuale illegittimità dell’assunzione a termine che risultano assorbite. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016