Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13710 del 05/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 05/07/2016), n.13710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14495/2015 proposto da:
B.F., B.L. in proprio e nella qualità di soci
della cessata CARROZZERIA F.LLI B. s.d.f., elettivamente
domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’Avvocato FABIO LIOTTA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA BRIANZA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lA
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5719/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 21/10/2014, depositata il 06/11/2.014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
B.F. e L., in proprio ed in qualità di soci della Carrozzeria f.lli B. sdf, ricorrono, con un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5719/2014, depositata il 6 novembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ne ha respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione ai fini Ilor relativa all’anno 1981, a fronte di un reddito accertato di Lire 25.750.000.
La CTR, in particolare, ha affermato la legittimità del diniego di condono, per non avere i ricorrenti incluso nella relativa domanda l’annualità 1977 e la fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento. L’Agenzia resiste con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso i contribuenti denunziano la violazione e falsa applicazione della L. n. 516 del 1982, artt. 14 e 19, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 18, censurando la sentenza di secondo grado per aver omesso di considerare che, in base al combinato disposto delle disposizioni su menzionate nel testo vigente razione temporis, la contribuente, per l’anno 1977, non era tenuta all’obbligo di dichiarazione, in quanto non possedeva alcun reddito e non era obbligata alla tenuta delle ss.cc..
Da qui l’illegittimità del diniego fondato sull’esclusione, nell’istanza di condono, di detta annualità.
Il motivo non appare fondato.
E’ infatti pacifico che la Carrozzeria fili B. sdf si sia iscritta alla camera di commercio di Milano nel dicembre del 1977 con obbligo dunque, a partire da tale data di tenuta delle ss.cc., mentre l’esonero D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 18, comma 1, presupponeva la mancata acquisizione di ricavi in una determinata annualità, applicandosi a partire dalle annualità successive a quella (anno 1977) in cui la suddetta mancanza di attivo si era verificata.
Deve dunque ritenersi che nell’anno 1977 la società fosse tenuta, pur in mancanza di ricavi percepiti, all’obbligo di presentazione della dichiarazione a sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, comma 1, nella formulazione all’epoca vigente.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Condanna i contribuenti in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 2.300,00 Euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016