Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13730 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 23/09/2015, dep. 06/07/2016), n.13730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – rel. Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., con domicilio fiscale in

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in Caserta, via Roma Parco

Europa, presso lo studio dell’avvocato Carmela De Franciscis, che

la rappresenta e difende per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/50/09 della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata il 9 febbraio 2009, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

settembre 2015 dal Consigliere Dottor Stefano Belli;

udito, per la ricorrente Agenzia, l’avvocato dello Stato Mario

Capolupo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

Dottor FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 33/50/09, depositata il 9 febbraio 2009 e non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania (hinc:

“CTR”) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della contribuente M.G. avverso la sentenza n. 174/15/2008 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (hinc: “CTP”), condannando l’appellante alle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in complessivi Euro 500,00.

Il giudice di appello premetteva che: a) l’Agenzia delle entrate (in base alla dichiarazione dei redditi, alla documentazione fornita in risposta al questionario e ad una percentuale di ricarico del 30,54%) aveva accertato nei confronti della predetta contribuente, esercente attività di farmacista in (OMISSIS), ricavi non dichiarati, con maggiore imponibile IRAP per Euro 104.890,00 ed una maggiore IVA di Euro 10.996,00 per il 2004; b) la contribuente aveva impugnato giudizialmente l’avviso di accertamento, deducendo l’illegittimo ricorso all’accertamento induttivo e l’illegittima determinazione della percentuale di ricarico; c) l’adita CTP accoglieva il ricorso, in quanto l’accertamento conteneva solo motivazioni di stile ed era stato emesso in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e della L. n. 212 del 2000, art. 7; d) l’Agenzia delle entrate aveva interposto appello censurando la mera apparenza della motivazione della sentenza di primo grado e l’irrisorietà della percentuale di ricarico riscontrata in base alla contabilità della contribuente; e) l’appellata si era opposta ed aveva reiterato quanto dedotto in primo grado.

Su queste premesse, la CTR, rigettando l’appello, rilevava che: a) il ricorso all’accertamento induttivo non era giustificato dalle gravi inadempienze (mancata indicazione del reddito; sottrazione di scritture contabili all’ispezione; falsità ed inesattezza di dette scritture) richieste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; b) in ogni caso, l’accertamento induttivo non può essere fondato unicamente su calcoli matematici, senza riscontri oggettivi e specifici; c) la percentuale di ricarico era stata calcolata dall’ente impositore nella misura del 30% sui farmaci e del 40% sui parafarmaci ed era stata applicata dall’ente impositore, “senza alcuna giustificazione logica e senza alcun riferimento”, sul costo del venduto dei farmaci convenzionati, di quelli non convenzionati e dei parafarmaci determinato in base alla documentazione esaminata.

2.- Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate, dichiarando un valore di Euro 127.937,50, ha proposto ricorso per cassazione notificato il 3 – 8 marzo 2010 ed affidato ad un unico motivo.

3.- La contribuente M.G. resiste con controricorso notificato il 22 – 25 marzo 2010.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l’unico motivo di ricorso, corredato da quesito di diritto, l’Agenzia delle entrate denuncia – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d). Secondo la ricorrente, la CTR, nell’affermare che il ricorso all’accertamento induttivo non è giustificato, nella specie, dalle gravi inadempienze (mancata indicazione del reddito; sottrazione di scritture contabili all’ispezione; falsità ed inesattezza di dette scritture) richieste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, avrebbe violato il principio secondo cui la regolarità formale delle scritture non preclude l’accertamento induttivo (anche mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico), allorchè tale contabilità confligga con regole fondamentali di ragionevolezza (nella specie per la “documentata inattendibilità delle scritture contabili” e per la “omessa esibizione del dettaglio delle rimanenze espressamente richiesto dall’ufficio e scientemente non esibito dalla contribuente”).

1.1.- Il motivo di ricorso è inammissibile, perchè non individua l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa, infatti, si fonda sul rilievo che il ricorso all’accertamento induttivo era ingiustificato, nella specie, perchè non solo il contribuente non aveva omesso l’indicazione del reddito e non aveva sottratto scritture contabili all’ispezione, ma non v’erano neppure “riscontri oggettivi e specifici” in ordine alla falsità ed inesattezza delle suddette scritture. Ne deriva che anche la CTR ha ritenuto, in punto di diritto, che l’accertamento induttivo può effettuarsi anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, sol che sussistano elementi idonei a rendere inattendibile tale contabilità. Sia la ricorrente che il giudice d’appello muovono, dunque, dal medesimo presupposto giuridico: la differenza delle conclusioni risiede nel fatto che la CTR, diversamente dall’Agenzia delle entrate, esclude la sussistenza in concreto di fatti idonei a rendere inattendibile la contabilità della contribuente. Appare perciò evidente che il motivo di ricorso in esame (incentrato su una violazione o falsa applicazione di legge) non è conferente alla decisione. La ricorrente, se mai, avrebbe potuto impugnare (nella sua prospettiva) la sentenza di appello deducendo un vizio motivazionale per il mancato rilievo da parte del giudice di elementi confliggenti “con regole fondamentali di ragionevolezza” e, pertanto, idonei a destituire di attendibilità la contabilità.

2.- Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il motivo di ricorso proposto; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate a rimborsare alla controricorrente M.G. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 23 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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