Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13750 del 06/07/2016
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 29/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13750
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1858/2011 proposto da:
M.V., F.L., M.M., M.
G. quali eredi di M.A., T.E., T.
G., TA.GI., AGRICOLA B. SS in persona dei
soci e legali rappresentati pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato
LUCIANO FILIPPO BRACCI, rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO
AIUDI con studio in FANO V.LE KENNEDY 10 (avviso postale ex art.
135) giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2009 della COMM. TRIB. REG. delle MARCHE,
depositata il 25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con atto notarile del 19.12.2000 la società semplice Agricola B. acquistava un appezzamento di terreno agricolo, dichiarando nell’atto di trasferimento di voler conseguire i requisiti previsti dalla L. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12, al fine di beneficiare della aliquota agevolata dell’imposta di registro, stabilita nella misura dell’8% dalla nota 1, dell’art. 1 parte prima Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di liquidazione con il quale provvedeva al recupero della differenza di imposta per mancata acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo principale, necessaria per beneficiare della aliquota agevolata.
La società Agricola B. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro che con sentenza n. 189 del 2006 lo rigettava.
La società Agricola B. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Ancona che con sentenza n. 140 del 25.11.2009 lo rigettava.
Avverso la sentenza del giudice di appello la società propone ricorso per i seguenti motivi:1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; carenza di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 2) e 3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 228 del 2001, art. 10, laddove ha modificato della L. n. 153 del 1975, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.. La Commissione tributaria regionale, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha rigettato la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di annullamento dell’avviso di liquidazione, di cui ha ritenuto la fondatezza essendo stata accertata la mancata produzione della certificazione attestante il successivo conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, conseguimento possibile anche per le società, a determinate condizioni, a seguito dell’aggiunta della L. n. 153 del 1975, art. 12, introdotta del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, con effetto dal 15.6.2001.
L’assunto del ricorrente secondo cui il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale non sarebbe stata possibile neppure dopo la modifica normativa, se fondato, non denota alcun profilo di illegittimità della sentenza impugnata, ma ne conferma la correttezza laddove ha statuito la fondatezza dell’atto di recupero della agevolazione fiscale per mancato conseguimento, da parte della contribuente, dei requisiti necessari per fruire della agevolazione.
La ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.100 oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016