Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14025 del 08/07/2016
Cassazione civile sez. lav., 08/07/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 08/07/2016), n.14025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2929-2011 proposto da:
C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio
dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
IPSEMA, C.F. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1130/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 06/10/2010 R.G.N. 552/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/04/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, ha rigettato la domanda di C. A., volta ad ottenere il beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13.
La Corte ha rilevato, infatti, che il C. era titolare di pensione di anzianità fin dal dicembre 1987 quale lavoratore marittimo; che pertanto non poteva godere del beneficio richiesto non essendo in attualità di servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992; che non sussisteva, inoltre, alcuna tardività dell’eccezione sollevata dall’Inps secondo cui il ricorrente non aveva diritto al chiesto beneficio, atteso che il giudice avrebbe dovuto, anche d’ufficio, accertare la non titolarità di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità.
Avverso la sentenza ricorre il C. formulando un motivo.
Resiste l’Inps con controricorso illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e della L. n. 658 del 1967, art. 15, commi 2 e art. 1.
Rileva che egli godeva di pensione di anzianità di cui possono godere i lavoratori marittimi con 25 anni di navigazione effettiva;
che ai sensi della L. n. 27 del 1973, art. 3, comma 3, i marittimi titolari di pensione categoria previdenza marinara possono essere autorizzati al rimbarco sulle navi; e che in tal caso la pensione è sospesa fino a che il marittimo non ne richieda il ripristino; e che egli aveva continuato a lavorare come marittimo fino al 21/3/2000 e che pertanto alla data dell’entrata in vigore della L n 257/1992 egli era in servizio.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha ribadito in numerose sentenze che “La maggiorazione contributiva prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, commi 7 e 8, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1, conv. nella L. n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all’amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta –
in virtù di un’interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38 Cost. (sent. n. 434 del 2002) –
ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta – ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni – ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia (cfr da ultimo Cass. n. 17638/2010, Ord. n. 1689/2014, sent. n. 5580/2014, n. 18044/2014).
La riferita interpretazione – nella parte in cui considera esclusi dal beneficio i soggetti già fruenti della pensione di anzianità o di vecchiaia al momento di entrata in vigore della L. n. 257 del 1992 e vi ricomprende, viceversa, coloro che abbiano conseguito il relativo diritto con decorrenza successiva, pur avendone già da prima maturato i requisiti contributivi – è stata ritenuta conforme ai principi degli artt. 3 e 38 Cost. dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 434 del 31 ottobre 2002, che ha ritenuto non fondata la relativa questione, sottolineando come funzione preminente della concessa rivalutazione contributiva sia quella di agevolare il conseguimento del diritto alla pensione (così da doverne ritenere esclusi i lavoratori già collocati in quiescenza) ed osservando, sotto altro profilo, che la diversità delle date di decorrenza del pensionamento giustifica il diverso trattamento praticato, trattandosi di criterio la cui piena corrispondenza ai principi generali regolatori della materia”.. porta a concludere che il legislatore ha esercitato non irragionevolmente la discrezionalità che gli compete nella scelta delle modalità di configurazione dei trattamenti che – come la rivalutazione contributiva in oggetto –
abbiano carattere eccezionale”.
Tali principi devono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame essendo pacifico che il ricorrente godesse della pensione di anzianità alla data di entrata in vigore della normativa citata.
La circostanza che la disciplina legislativa dei marittimi consentiva al C., pur pensionato, di rimbarcarsi con conseguente sospensione della percezione del trattamento pensionistico, non autorizza a pervenire a diverse conclusioni. Va rilevato infatti che la funzione preminente del beneficio della rivalutazione contributiva in base alle citate leggi è stata individuata nell’agevolare il conseguimento del diritto alla pensione attraverso il riconoscimento di un’anzianità convenzionale,senza collegamento con il versamento di contribuzione, che si aggiunge all’anzianità effettivamente maturata ai fini previdenziali così da doverne ritenere esclusi i lavoratori già collocati in quiescenza. L’obiettivo della concessione del beneficio, individuato nell’incentivare il pensionamento per coloro che sono esposti all’amianto, è da ritenersi già raggiunto nella fattispecie poichè il ricorrente era, all’epoca dell’entrata in vigore della legge, titolare, comunque, della pensione di anzianità mentre il diverso obiettivo di voler incrementare il periodo utile ai fini pensionistici o la misura della pensione resta fuori dall’obiettivo principale della L. del 1992 che è quello di facilitare l’uscita dal mondo del lavoro per coloro che sono stati o sono esposti all’amianto.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa stante la particolarità della fattispecie.
PQM
Rigetta il ricorso, spese compensate.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2016