Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28441 del 19/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28441 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 5018-2013 proposto da:
vi
Oc.,A,^AA-chào c’e( GRA—ru cro fttig o c I /
SAVINO SILVIO (C.F. SVNSLV78TO1F839B, elettivamente

_

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo
studio dell’avvocato FEDERICI ROBERTA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MOTTOLA PIERPAOLO, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
3136

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo

Data pubblicazione: 19/12/2013

studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 6469/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/11/2012 R.G.N. 9971/2011;

udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato MOTTOLA PIERPAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 novembre 2012 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del 9 giugno 2011del Tribunale di Napoli che aveva
rigettato il ricorso proposto da Savino Silvio inteso a conseguire la
declaratoria di nullità di plurimi contratti a termine stipulati con la società

periodi 2 novembre 2006-31 gennaio 2007, 17 settembre-3 1 ottobre 2007,
1° aprile-30 giugno 2008, 3 novembre 2008-31 gennaio 2009, 1 luglio-30
settembre 2009. La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione
considerando che i contratti a termine in questione sono stati stipulati in
conformità a quanto previsto in materia dall’art. 5 del d.lgs 368 del 2001,
oggetto di interpretazione coordinata con l’art. 2 del d.lgs. 368 dl 2001, e
secondo i principi dettati anche dalla Corte di Giustizia in materia. In
particolare i contratti in questione sono stati stipulati osservando un
intervallo temporale superiore a tre mesi (limite individuato dalla Corte di
Giustizia quale discrimine ai fini della definizione della nozione di
consecutività dei contratti a termine), per una durata non superiore a
trentasei mesi così come previsto dall’art. 4 bis della legge n.247 del
2007, e nel rispetto del valore percentuale fissato dalla legge per le
assunzioni a tempo determinato. La Corte napoletana ha disatteso le
argomentanzioni svolte al riguardo dall’attuale ricorrente osservando pure
che l’eventuale illegittimità del patto di prova non avrebbe comunque
rilievo ai fini della conversione del contratto a tempo indeterminato.
Il Savino propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
articolandolo in quattro motivi.
Poste Italiane resiste con controricorso ed ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Poste Italiane ai sensi dell’art. 2 comma 1 bis d.lgs. 368 del 2001 nei

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1,
2 comma 1 bis e 5 del d.lgs. 368 del 2001, in relazione alla Direttiva
Comunità Europea n. 70 del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato; errore e violazione di diritto; errata
interpretazione e applicazione delle norme citate. In particolare si deduce la
sensi dell’art. 2 comma 1 bis e 5 del d.lgs. 368 del 2001.
Con il secondo motivo si assume vizio di messa pronuncia con riferimento
al superamento del periodo massimo complessivo di sei mesi previsto dagli
artt. 2 comma 1 bis e 5 del d.lgs. 368 del 2001.
Con il terzo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 bis e 5 del d.lgs. 368 del
2001 in relazione all’art. 2697 cod. civ.; carenza probatoria in ordine al
mancato superamento della percentuale del 15% dell’organico aziendale
riferito al 1° gennaio dell’anno cui le assunzioni si riferiscono.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
1424 cod. civ.; motivazione insufficiente; nullità del patto di prova e
conseguente conversione del contratto nullo.
Il primo motivo è infondato. I contratti a termine in questione sono stati
stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 1 d.lgs. n. 368 del 2001. Come ha
affermato più volte questa Corte di legittimità (per tutte Cass. 11 luglio
2012 n. 11659), in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la
disposizione dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, aggiunta
dall’art. 1, comma 558, della legge n. 266 del 2005, perseguendo una
“ratio” di parziale liberalizzazione delle assunzioni a termine nel settore
delle poste, consente alle imprese concessionarie dei servizi postali di
stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti e per i periodi ivi previsti,
senza necessità di indicare le ragioni obiettive giustificatrici

e2

necessità della giustificazione per i contratti successivi al primo stipulati ai

dell’apposizione del termine. Tale disposizione non contrasta con
l’ordinamento comunitario, in quanto, come rilevato dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea (C-20/10, Vino), è giustificata dalla direttiva
1997/67/CE, in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali, non
venendo in rilievo la direttiva 1999/70/CE, in tema di lavoro a tempo
che è affermato per le disparità di trattamento fra lavoratori a tempo
determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ma non anche per le
disparità di trattamento fra differenti categorie di lavoratori a tempo
determinato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione a tale
principio non ritenendo conseguentemente necessaria la specifica
giustificazione dell’apposizione del termine ai contratti in questione.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale, sul punto
relativo al superamento del periodo massimo di sei mesi previsto dagli artt.
2 comma 1 bis e 5 del d.lgs. 368 del 2001 ha congruamente motivato
considerando che i contratti stessi, per la distanza intercorrente fra di loro e
dettagliatamente indicata, superano l’elemento presuntivo indicato dalla
Corte di Giustizia per qualificarli consecutivi. Trattasi di valutazione di una
circostanza di fatto, peraltro congruamente motivata, che sfugge ad ogni
censura di legittimità ed è anzi incensurabile in questa sede.
Il terzo motivo è anche infondato in quanto la stessa Corte territoriale ha
congruamente motivato anche riguardo ai limiti imposti dall’art. 2 citato in
base al quale sono stati stipulati i contratti circa il valore percentuale fissato
per le assunzioni a tempo determinato, considerando, da un lato, l’effettiva
percentuale risultante dalla documentazione, e. dall’altro, la genericità del
criterio di calcolo proposto dall’appellante in quella sede. L’argomento,
riproposto in questa sede di legittimità, non può conseguentemente trovare
accoglimento in questa sede, stante detta congrua e logica motivazione

<2 determinato, neppure con riferimento al principio di non discriminazione, suscettibile di correzione solo attraverso un'analisi documentale non consentita in sede di legittimità. Anche il quarto motivo è infondato. Come esattamente affermato dal giudice dell'appello non esiste nel nostro ordinamento un principio da cui ricavare l'automatica conversione di un rapporto a tempo determinato in Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Condanna L1K ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 6 novembre 2013. rapporto a tempo indeterminato per effetto della nullità del patto di prova.

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